La società trasferita all’estero deve pagare il dovuto al Fisco

7 Settembre 2020

Il Sole 24 Ore 7 agosto 2020 di Laura Ambrosi

CASSAZIONE

L’obbligazione sui debiti tributari resta anche dopo l’uscita dal registro imprese

Se la società si trasferisce all’estero, la cancellazione dal registro imprese non equivale alla perdita della personalità giuridica con la conseguenza che l’ente rimane obbligato anche dei debiti tributari. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 16775 depositata ieri.

Una società, trasferitasi all’estero, impugnava tardivamente un avviso di accertamento per asseriti vizi di notifica. In particolare la contribuente lamentava che l’atto fosse stato notificato al legale rappresentante della società nonostante si fosse cancellata dal registro imprese italiano. Inoltre, proprio in conseguenza della citata cancellazione, l’ente doveva comunque considerarsi estinto.

Entrambi i giudici di merito dichiaravano l’inammissibilità del gravame perché tardivo.

La società ricorreva così in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata interpretazione della norma.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto rilevato che in tema di notifica l’articolo 145 del Codice di procedura civile consente alla parte interessata di scegliere, alternativamente, nel caso di persona giuridica, di eseguire la notificazione presso la sede sociale ovvero presso il suo legale rappresentante. Ne conseguiva così la correttezza della notifica nella specie.

Con riferimento invece alla cancellazione della società, la Suprema corte ha rilevato che il trasferimento all’estero non può essere equiparato alla cessazione e quindi all’estinzione del soggetto. La società, infatti, sia pure in altro stato, continua lo svolgimento della propria attività. La Cassazione ha rilevato che conferma in tal senso si ravvisa anche dal Codice civile (articoli 2347, comma primo lett. c) e 2473 comma primo) che attribuisce ai soci il diritto di recesso nel caso di trasferimento della sede all’estero.

È evidente quindi, che tale trasferimento rappresenti solo una continuazione della personalità giuridica, nonostante la cancellazione dal registro imprese italiano.

In conclusione, è stato affermato che tale cancellazione a seguito del trasferimento all’estero non determina alcun effetto estintivo e per i rapporti tributari rimangono ferme sia la titolarità passiva delle obbligazioni, sia la capacità processuale della persona giuridica.

La decisione è particolarmente interessante perché individua una sorta di deroga alla valenza costitutiva della cancellazione dal registro imprese. Dalla pronuncia, infatti, emerge che il trasferimento all’estero, pur comportando in senso formale la cancellazione dal registro imprese, non equivale all’estinzione dell’ente, il quale comunque rimane responsabile anche nell’ambito dei debiti tributari. In sostanza, quindi, il trasferimento all’estero è equiparabile ad un mero cambio di sede.

Tale conclusione induce a un’ulteriore riflessione: non di rado, il trasferimento estero è stato configurato dagli investigatori quale reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Alla luce dei principi ora affermati, quindi, salvo che sussistano altre condotte, difficilmente può configurarsi tale reato, atteso che l’ente è comunque tenuto a rispondere dei propri debiti così come se il trasferimento fosse avvenuto in Italia.

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