La società svizzera «paga» l’inerzia del rappresentante

10 Luglio 2017

Il Sole 24 Ore 26 Giugno 2017  di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Imposte indirette. Se il mandatario italiano omette dichiarazioni e liquidazioni Iva

Per inadempienze e mancato ricorso contro gli avvisi risponde la società

La società svizzera risponde delle imposte accertate con atti notificati al rappresentante fiscale italiano. Questi è destinatario di tutti gli atti tributari quale mandatario, nonché solidamente responsabile. Né rilevano per il giudice eventuali responsabilità interne al rapporto fiduciario tra la società estera e il suo rappresentante, se quest’ultimo non impugna gli avvisi e li lascia diventare definitivi. Queste le conclusioni della sentenza 1863/01/2017 della Ctr Lombardia (presidente Labruna, relatore Aondio).
Il 9 marzo 2010 il Fisco eleva un Pvc a una società svizzera con rappresentante fiscale in Italia. Dal 2005 al 2010 tramite il rappresentante, la società avrebbe svolto nel nostro Paese operazioni Iva senza tenere i registri, effettuare le liquidazioni e presentare le dichiarazioni Iva.
Il 29 aprile 2011 le Entrate notificano al solo rappresentante alcune rettifiche Iva, che questi non impugna. In seguito, il 7 novembre 2011 la società comunica la cessazione del rapporto di rappresentanza fiscale.
La società riceve poi in Svizzera i ruoli definitivi e impugna contro le Entrate e il concessionario della riscossione, spedendo il ricorso in busta anziché plico. Queste le ragioni del ricorso:
nessuna notizia della verifica;
ricezione degli atti non presso la sede legale, ma solo presso il rappresentante fiscale;
violazioni solo formali, perché l’effettuazione dei vari adempimenti Iva avrebbe fatto scaturire un credito anziché un debito Iva;
in ogni caso, violazioni imputabili all’inadempienza del rappresentante.
Il Fisco resiste e il concessionario chiede l’inammissibilità del ricorso presentato in busta chiusa anziché in plico. Tesi accolta dalla Ctp, mentre la Ctr pur confermando nel dispositivo la sentenza di primo grado, nella parte alta della decisione ammette che il ricorso possa anche essere spedito in busta chiusa, purché sia provata la data di invio.
La ragione per cui la Ctr dichiara inammissibile il ricorso è che il ruolo e la cartella non sono stati impugnati per vizi in senso proprio (ad esempio, la decadenza della formazione del ruolo o l’incompetenza territoriale del concessionario), ma solo per un vizio in senso lato, cioè l’omessa notificazione dell’atto presupposto. Ed è proprio questa presunta omissione che i giudici non considerano tale, e questo per due ragioni:
il Fisco italiano deve poter contare su un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero e il rappresentante è l’unico destinatario di tutti gli atti dell’amministrazione: è un mandatario sempre obbligato a identificare in Italia il soggetto estero rappresentato, che diventa responsabile in solido per i debiti tributari;
al giudice tributario non interessano le responsabilità interne al rapporto fiduciario tra società estera e il suo rappresentante fiscale, da far valere in altra sede.
In conclusione l’accertamento è ritualmente notificato e i ruoli definitivi notificati in Svizzera sono legittimi.

Doing business in San Marino

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