La società operativa non equivale a uno schermo
4 Marzo 2022
Il Sole 24 Ore 4 febbraio 2022 di Alessandro Galimberti
Operazione esente gli interessi passivi alla controllata
Non può escludersi la «titolarità effettiva» di una società controllata basata in un Paese a fiscalità privilegiata in relazione a pagamenti di interessi per operazioni infragruppo. L’amministrazione fiscale per escludere la controllata come beneficial owner deve verificare tutti i presupposti, a cominciare dalla inesistenza di obblighi giuridici di ritrasferimento delle poste ricevute.
I fatti contestati dall’Agenzia si innestano su una complessa operazione triangolare di ristrutturazione del debito (350 milioni di euro) mediante l’emissione di obbligazioni, operazione risalente ai primi anni 2000.
La società madre, Arnoldo Mondadori, aveva corrisposto gli interessi passivi (circa sette milioni) alla controllata lussemburghese – a sua volta obbligata con i sottoscrittori americani – considerando il trasferimento neutro dal punto di vista fiscale (articolo 26-quater del Dpr 600/1973) e quindi senza applicarvi la ritenuta alla fonte del 12,50 per cento. L’esito finale del pagamento però, secondo l’amministrazione finanziaria, e cioè il successivo trasferimento della cifra corrispondente alla società statunitense, avrebbe prodotto l’aggiramento dell’obbligo in capo al sostituto d’imposta mediante l’utilizzo, appunto della società-veicolo basata nel Granducato lussemburghese. A questa interpretazione, condivisa dalla Ctr Lombardia, si è opposta la contribuente con il ricorso in Cassazione risolto dall’ordinanza 3380/22 della Quinta sezione, depositata ieri.
I giudici di legittimità, che hanno cassato con rinvio la decisione della Ctr lombarda, hanno ripercorso l’iter storico di formazione del concetto di beneficial owner e di società conduit per validare l’operazione fiscalmente neutra della contribuente. La giurisprudenza europea ha più volte escluso dal perimetro del beneficial owner (titolare effettivo) le società interposte e le fiduciarie, dotate di poteri molto limitati sui redditi imputati (da ultimo, Causa C 115/16), e le regole Ocse dal 2014 hanno poi individuato la figura nel soggetto giuridico che ha obblighi giuridici – legali, contrattuali ma anche evincibili da situazioni di fatto- di ritrasferimento dei flussi di reddito. In tale contesto, in sostanza, la società conduit viene costituita senza motivazioni economiche diverse dal mero risparmio fiscale.
La Corte non esclude neppure che una subholding possa essere considerata titolare effettivo, a condizione che i flussi siano appostati a bilancio e aggredibili dai creditori, oltreché essere liberamente utilizzabili.
Nel caso specifico la Quinta sezione sottolinea che la storia cinquantennale di Mondadori International Sa, la sua struttura operativa «reale», l’oggetto sociale congruente, le caratteristiche corrette dell’operazione finanziaria in questione, l’iscrizione a bilancio degli interessi percepiti, le garanzie proprie poste nell’operazione di finanziamento degli americani e infine l’assenza di obblighi di ritrasferimento degli interessi ricevuti, sono tutti elementi che fanno escludere la qualificazione di società conduit o di società relais.