La sfera professionale fissa la residenza fiscale per gli anni ante riforma
13 Aprile 2026
Il Sole 24 Ore 27 Marzo 2026 di Alessandro Germani
La residenza delle persone fisiche in base alla normativa antecedente al 1° gennaio 2024 valorizza la nozione di domicilio come sede principale degli affari ed interessi. Quindi si tratta di una nozione di residenza ancorata alla sfera professionale ed economica. Ciò a differenza della nuova disposizione dell’articolo 2 comma 2 del Tuir che a decorrere dal 2024 per la nozione di domicilio (alternativa alla residenza e all’iscrizione all’anagrafe dei residenti) fa perno sulle relazioni personali e familiari della persona. Questo principio è confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 6722 pubblicata lo scorso 20 marzo nel quale è interessante l’iter argomentativo della Corte. Ad una persona fisica italiana era stata contestata con riguardo all’anno d’imposta 2008 la residenza fiscale in Belgio. Ciò in base agli interessi economici preponderanti che la persona aveva mantenuto in Italia, in particolare le sue cariche come amministratore di società italiana. In secondo grado era stata data ragione all’agenzia delle Entrate. La Cassazione, quindi, entra nel merito della nozione di residenza delle persone fisiche ex articolo 2 del Tuir. Il contribuente lamenta che i giudici di merito abbiano data rilievo agli interessi economico-patrimoniali rispetto a quelli personali e familiari. La Corte promuove il giudizio di secondo grado, respingendo le doglianze del contribuente. Infatti nella nozione ante 2024 si fa riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali della persona che risulta prioritario rispetto alle relazioni affettive e familiari . Né si ravvisa contrasto fra questo indirizzo e la normativa eurounitaria che guarda sì ai legami familiari ma in ambiti molto specifici come quello doganale e della patente di guida. In ogni caso la Ctr non ha tralasciato i legami personali e familiari del contribuente stabiliti in Belgio, ma ha ritenuto che gli interessi patrimoniali, quasi interamente legati al territorio italiano, fossero di gran lunga prevalenti e tali da radicare in Italia la residenza fiscale del contribuente. Come la Cassazione ha ben messo in evidenza, infatti, la Corte di secondo grado è entrata nel merito. E ha soppesato gli interessi personali e familiari del contribuente, che è coniugato con una cittadina belga, è iscritto alla previdenza sociale, nelle liste elettorali e ha stipulato un’assicurazione sanitaria, rispetto a quelli economici e patrimoniali. Questi ultimi sono stati riconosciuti preminenti, in quanto la persona ha rivestito la carica di legale rappresentante e/o socio di 7 società italiane, è intervenuto in 7 atti notarili stipulati in Italia, ha partecipato a quattro riunioni assembleari, ha intrattenuto numerosissimi rapporti con operatori finanziari in Italia, con notevoli operazioni effettuate direttamente in Italia e premi assicurativi versati a compagnie di assicurazioni italiane. Per inciso il contribuente ha comunque avuto ragione per il semplice fatto che nell’avviso di accertamento non era stata allegata l’autorizzazione alle indagini finanziarie ex articolo 32 del Dpr. 600/73. Tuttavia nel merito l’analisi della Cassazione, che promuove quella fatta dalla Ctr, dimostra la logica che va seguita quantomeno per i casi di contenzioso ancorati alla vecchia nozione di residenza delle persone fisiche, dove il connotato dei due elementi (personali ed economici) è stato soppesato a fondo dal giudice di merito.