La residenza a San Marino sbarra l’accesso al forfait

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore 18 Maggio 2026 di Fabrizio Cancelliere

Fiscalità internazionale

Un cittadino italiano, iscritto all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero), risiede da oltre 10 anni nella Repubblica di San Marino.

Questo soggetto avrebbe, ora, intenzione di avviare un’attività di agente di commercio, operando esclusivamente sul territorio italiano. A tal fine, egli aprirebbe una partita Iva italiana, mantenendo, tuttavia, la residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino. L’intera attività – per la quale l’unica impresa mandante sarebbe una società italiana, con tutti i clienti in Italia – verrebbe svolta in Italia, producendo, quindi, il 100% del reddito sul territorio dello Stato italiano.

Se tale soggetto acquisisse un domicilio in Italia – in un immobile detenuto in locazione, come sede dell’attività, oppure presso i propri genitori, che risiedono in Italia -, mantenendo, però, la residenza anagrafica a San Marino, potrebbe accedere al regime forfettario?

La risposta è negativa. La normativa sul regime forfettario, introdotta dalla legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, prevede, infatti, la possibilità di accedervi anche per i soggetti non residenti in Italia, purché residenti in uno Stato membro dell’Unione europea (o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni), e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Nel caso specifico, il 100% del reddito sarebbe prodotto in Italia e, dunque, il secondo requisito, quello reddituale, risulterebbe soddisfatto. Non così il primo. Infatti, la Repubblica di San Marino non fa parte dell’Unione europea né rientra tra gli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Doing business in San Marino

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