La fattura non conservata è «occultata»

7 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 19 Luglio 2017 di Laura Ambrosi

Cassazione. Anche solo la mancata stampata del documento è reato

Commette il reato di occultamento delle scritture contabili obbligatorie il commercialista che emette e consegna fatture attive a terzi, ma non le conserva e annota sui registri.
A fornire questa interpretazione è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 35173 depositata ieri.
Un commercialista veniva condannato alla pena di 6 mesi di reclusione per aver occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie (articolo 10 Dlgs 74/2000).
La Corte di appello confermava la decisione del Tribunale e l’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando che i giudici territoriali avevano erroneamente paragonato l’omessa esibizione dei documenti mai detenuti, all’eliminazione fisica degli stessi. Inoltre, mancava la prova del dolo specifico con la conseguenza che la condotta non poteva integrare la fattispecie delittuosa.
L’articolo 10 del Dlgs 74/2000 prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
La Suprema Corte, confermando sul punto la sentenza, ha innanzitutto rilevato che in tema di reati tributari l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari a causa della distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, non va intesa in senso assoluto. Sussiste, infatti, anche quando è necessario procedere all’acquisizione presso terzi della documentazione mancante.
Tale delitto tutela il bene giuridico della trasparenza fiscale ed è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l’occultamento della documentazione contabile dell’impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni. Va escluso il reato solo quando il risultato economico può essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall’imprenditore e senza necessità di reperire ulteriori elementi di prova.
Nella specie la documentazione non era stata rinvenuta presso l’imputato, ma presso terzi, con la conseguenza che il reato risultava integrato.
Il contribuente aveva emesso delle fatture che non erano però state conservate e annotate, con la conseguenza che la contabilità obbligatoria era stata istituita, ma non era nella sua disponibilità.
I giudici di legittimità hanno precisato che anche la sola condotta di non stampare la documentazione, costituisce occultamento della stessa agli accertatori.
Particolarmente rigorosa poi la considerazione sulla sussistenza del dolo: la Cassazione, condividendo la decisione di merito, afferma che la professione di commercialista, in un simile reato, di per sé configura il dolo.

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