La fattura generica esclude la detrazione

10 Settembre 2019

Il Sole 24 Ore 26/08/2019 di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

IVA

Non basta fornire le lettere di incarico senza data certa e in sede di accertamento

Per la Ctp Milano 2897/05/2019 (presidente Bolognesi, relatore Chiametti), in presenza di una fattura di acquisto riportante una descrizione generica del servizio effettuato, non può essere operata la deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi, né può essere esercitata la detrazione dell’Iva afferente.

Nel caso in esame l’oggetto del servizio era stato indicato in fattura con le locuzioni «lavorazioni di terzi», senza dettaglio dei servizi prestati. Inoltre, a seguito di accesso dei funzionari e anche dopo il rilascio di processo verbale di constatazione, il contribuente destinatario di tali servizi non aveva prodotto alcuna documentazione esplicativa delle operazioni effettuate. Solo in sede di accertamento con adesione, erano state presentate le lettere di incarico relative ai servizi di procacciamento d’affari oggetto delle fatture, le ricevute dei bonifici bancari e le fatture di acquisto ricevute a loro volta dai fornitori.

Per la Ctp Milano, tuttavia, la condotta del contribuente non legittima la deduzione dei costi e la detraibilità dell’Iva, sia per la genericità dell’oggetto indicato in fattura, sia per l’assenza di elementi probatori di segno contrario offerti dalla parte. La condotta del contribuente viene censurata in quanto, in violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 21, comma 1 lettera g), Dpr 633/1972, l’emittente della fattura aveva omesso di indicare in modo specifico la «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione». L’oggetto dell’operazione è un elemento essenziale della fattura, sicché l’emittente ha l’obbligo di indicare con esattezza i beni o i servizi ceduti (e il destinatario è tenuto a essere vigile).

Secondo la Ctp, in linea con la Cassazione (27777/2017 e 21980/2015), la descrizione generica dell’operazione «non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende tutelare». Una fattura priva di tale requisito essenziale non costituisce elemento probatorio a favore delle parti e, in particolare, del cessionario che intende contabilizzare i costi e detrarre l’Iva afferente. E in presenza di una fattura generica – sia in formato cartaceo sia elettronica – l’assolvimento dell’onere probatorio incombente sul cessionario circa il servizio ricevuto sarà particolarmente difficile.

È certamente consentito che il contribuente possa dimostrare l’effettività del servizio ricevuto, a dispetto della genericità della fattura di acquisto, ma gli elementi richiesi in tali ipotesi devono essere tali da fornire la prova univoca del nesso tra l’operazione e il documento “generico”.

La Ctp, senza escludere in astratto la possibilità che tale prova venga fornita, l’ha tuttavia esclusa nel caso concreto, in quanto i documenti (in particolare le lettere d’incarico prodotte) sono stati ritenuti non idonei: oltre a non presentare data certa, erano stati presentati in ritardo, con conseguente operatività della preclusione di cui all’articolo 52, comma 5, Dpr 633/1972; inoltre i fornitori emittenti le fatture non risultavano aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi nel periodo d’imposta accertato e in quelli precedenti.

Doing business in San Marino

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