La Convenzione contro le doppie imposizioni prevale sull’Aire

10 Settembre 2019

Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore 19/08/2019 di Gianluca Dan

Con la sentenza 2212/5/2019 depositata il 16 luglio scorso la Commissione tributaria regionale della Puglia ha sancito il principio che nell’accertamento della residenza fiscale di un soggetto trasferitosi all’estero che abbia mantenuto la residenza anagrafica in Italia, non è corretta la mera applicazione dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, dovendosi preliminarmente considerare, se invocata, la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile nei rapporti tra gli Stati.

Il caso esaminato afferiva ad un contribuente trasferitosi in Romania dal 2007 il quale non aveva dichiarato in Italia i redditi prodotti e percepiti in Romania ritenendosi fiscalmente residente all’estero: l’amministrazione finanziaria contestava quindi la mancata dichiarazione dei redditi, con le conseguenti richieste di imposte e sanzioni, stante il perdurare negli anni oggetto di verifica della sua iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

Il caso di doppia residenza (Romania-Italia) è stato risolto dai giudici di merito applicando l’articolo 4 della Convenzione (conforme al modello Ocse), che il difensore aveva invocato nel rinvio all’articolo 75 del Dpr 600/1973, in forza del quale «nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia», ritenendoli fonte vincolante con efficacia di legge primaria e prevalente sulle fonti interne.

Di conseguenza, l’articolo 2, comma 2, del Tuir, è stato interpretato non già alla stregua di una presunzione legale, ma iuris tantum, acconsentendo alla prova contraria proprio sulla base dei criteri dettati dalle convenzioni internazionali nelle ipotesi in cui sussistano i presupposti per la loro applicazione (con un indirizzo giurisprudenziale opposto all’orientamento della Corte di cassazione, si vedano le sentenze Ctr Lombardia 4207/2014, Ctr Toscana 506/2017 e 840/2018, Ctr Puglia 831/2017).

Ricordiamo che l’articolo 2, comma 2, citato considera fiscalmente residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia per almeno 183 giorni o 184 se annualità bisestile) risultano, alternativamente:

  1. i) iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  2. ii) non iscritte nelle anagrafi della popolazione residente ma che hanno nel territorio dello Stato il domicilio (inteso come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi anche di carattere affettivo/familiare) o,

iii) la residenza ai sensi del Codice Civile.

La Ctr Puglia, dando ragione al contribuente dopo aver analizzato i requisiti fattuali per l’applicazione della norma convenzionale (in via graduata, la sussistenza di un’abitazione permanente, il centro di interessi vitali, il soggiorno abituale all’estero), si è peraltro posta in linea con l’attuale dettato normativo che, per la prima volta, con l’articolo 5, del decreto crescita (Dl 34/2019) ha sancito la rilevanza della pregressa residenza dei contribuenti in uno stato estero ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi di cui all’articolo 16, Dlgs 147/2015 («lavoratori impatriati») e all’articolo 44 del Dl 78/2010 («rientro dei cervelli»), abbandonando la rigida interpretazione fornita dall’amministrazione e dalla giurisprudenza di legittimità, per le quali l’iscrizione all’anagrafe e, di conseguenza, la mancata iscrizione all’Aire, continuerebbe ad avere un valore di presunzione assoluta di residenza nel territorio dello Stato, preclusiva di ogni ulteriore verifica.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy