La clausola russian roulette evita lo stallo della società

16 Gennaio 2018

Il Sole 24 Ore 28 Dicembre 2017 di Antonino Porracciolo

Tribunale di Roma. L’accordo è valido – Tutelate entrambe le parti

Non è nullo il patto parasociale che contiene una clausola del tipo russian roulette; cioè una clausola diretta, per il caso di stallo gestionale (dead-lock), alla risoluzione del rapporto sociale con l’uscita forzata di uno dei due soci e l’acquisizione dell’intero capitale sociale da parte dell’altro. È questa la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Roma (presidente Cardinali, relatore Romano) nella sentenza 19708 del 19 ottobre.
La vicenda ha visto contrapposte una Srl e una Spa, socie di una terza società. In base a un patto parasociale stipulato dalle parti in lite nel 2006, il rapporto sociale si sarebbe risolto in caso di inattività degli organi sociali o di mancato rinnovo dello stesso patto dopo cinque anni. In particolare, ricorrendo una di queste situazioni, la Spa avrebbe potuto determinare il prezzo del 50% del capitale sociale, mentre la Srl avrebbe dovuto acquisire la partecipazione della Spa a quel prezzo o, in alternativa, vendere alla socia la propria quota per lo stesso importo.
Nel 2011 la Spa, rilevato che non le era pervenuta la dichiarazione di rinnovo del patto, aveva stimato in 40milioni di euro il 50% del capitale sociale e aveva invitato la Srl a scegliere se acquistare o cedere le azioni secondo l’accordo. La Srl ha, allora, chiesto al giudice di dichiarare la nullità del patto del 2006; la Spa ha domandato il rigetto della pretesa della Srl, sostenendo che il contratto era stato concluso in condizioni di parità tra i contraenti.
Il giudice, a conclusione di un articolato ragionamento, ha respinto la domanda, ritenendo che la clausola russian roulette sia «diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico» (articolo 1322, comma 2, del Codice civile). Infatti, durante la vita della società si possono presentare situazioni di stallo (dovute a conflitto insanabile tra i soci o a disinteresse di alcuni di essi), che rischiano di portare «alla dissoluzione dell’impresa economica».
In questi casi, la russian roulette «consente, da un lato, di salvaguardare il progetto imprenditoriale e, dall’altro, di evitare i costi e le lungaggini della procedura di liquidazione».
Né, comunque, la clausola è nulla perché è rimessa a una delle parti la determinazione del valore delle partecipazioni sociali. Ciò perché l’equilibrio negoziale è garantito dal fatto che «la scelta tra l’acquisto e la vendita spetta alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo». Così come non è violato il divieto di patto leonino, che non consente gli accordi in base ai quali «uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite» (articolo 2265 del Codice civile). Infatti, le clausole antistallo non sono idonee a escludere un socio dalla responsabilità della gestione né a consentire a uno di essi «di approfittare di una determinata situazione per escludere l’altro».
Per questi motivi, il tribunale ha rigettato la domanda della Srl. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, non essendo stati rinvenuti precedenti giurisprudenziali sulla questione.

Doing business in San Marino

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