La cessione di beni intra–Ue non imponibile ai fini Iva

8 Aprile 2022

Un artigiano, che svolge l’attività di tappezziere in Italia, riceve da una ditta tedesca del tessuto per eseguire il rivestimento di panche destinate ad arredo di gelaterie. I fusti delle panche sono realizzati dall’artigiano su disegno del committente Ue, e gli stessi sono tappezzati con il tessuto fornito dal cliente tedesco. Al termine della lavorazione, l’artigiano si reca in Germania per consegnare le panche rivestite ed eseguire il montaggio delle stesse in loco.

Ai fini Iva, l’operazione si deve considerare come prestazione di servizi, ex articolo 7–ter del Dpr 633/1972, oppure come cessione intracomunitaria, ex articolo 41, comma 2, lettera A del Dl 331/1993, considerato che il valore del materiale fornito dall’artigiano è prevalente rispetto a quello del materiale ricevuto in conto lavoro dal committente comunitario?

B.G.TREVISO

L’operazione descritta si qualifica come cessione intra–Ue, non imponibile ex articolo 41, comma 1, lettera c, del Dl 331/1993.

Secondo quanto precisato dalla circolare ministeriale 13/1994, la base imponibile della cessione è costituita dall’importo complessivo, comprendente sia il valore del bene che quello del montaggio in loco.

Doing business in San Marino

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