La cessione dei brevetti va tassata come reddito diverso

5 Marzo 2025

Il Sole 24 Ore 1 Marzo 2025 di Daniele Gro e Gabriele Sepio

La cessione dei brevetti va tassata come reddito diverso

Enti non commerciali: la cessione di un brevetto è tassata come reddito diverso in quanto la persona giuridica non può qualificarsi come inventore. Così la risposta 51/2025 delle Entrate sulla cessione delle risultanze «brevettate» delle attività di ricerca svolte dai dipendenti di un ente non commerciale.

Una fondazione avente come finalità lo svolgimento di ricerche scientifiche ha chiesto di valutare la possibilità di considerare non imponibili i redditi derivanti dalla cessione/conferimento di un brevetto sviluppato nell’ambito della propria attività. Secondo l’ente, tali somme costituirebbero redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, che non figurano tra quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo degli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir.

Nel respingere la soluzione prospettata, l’Agenzia ha affermato che i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di un brevetto possono qualificarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo solo se «direttamente» percepiti dal soggetto inventore (articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir). Da ciò discende che, in assenza di tale status, il reddito derivante dalla cessione o conferimento del brevetto deve essere ricondotto tra quelli «diversi» ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir.

Il condivisibile ragionamento dell’Amministrazione ruota attorno alla circostanza che il diritto di sfruttamento economico delle ricerche è attribuito a una persona giuridica – la Fondazione – e non ai soggetti inventori, ossia i ricercatori dell’ente (titolari, nel caso di specie, della sola paternità morale dell’opera). Sul punto, l’Agenzia richiama l’articolo 64 del Codice della proprietà industriale, che attribuisce al datore di lavoro i diritti derivanti dalle invenzioni realizzate dal dipendente, salvo il diritto di quest’ultimo di esserne riconosciuto autore. Tale circostanza non è priva di conseguenze fiscali: anche se l’ente ha investito risorse nella ricerca e ha sopportato gli oneri connessi alla brevettazione, i proventi derivanti dalla cessione del brevetto non generano redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, proprio perché l’ente non può essere autore materiale dell’opera.

Pertanto, la cessione sarà generativa di un reddito diverso in capo alla Fondazione, detentrice dei diritti economici connessi all’attività di ricerca. La stessa logica vale anche nel caso in cui il brevetto sia conferito in una società. Ciò in quanto il conferimento è fiscalmente equiparato alla cessione ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Tuir, con determinazione dell’imponibile da effettuarsi sulla base del valore normale del brevetto (articolo 9, comma 2, del Tuir).

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