La Cassazione rilancia: indagini bancarie solo se autorizzate

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 20 Giugno 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Altra ordinanza della Corte di cassazione sull’inutilizzabilità dei dati acquisiti a seguito di indagini bancarie non supportate da un’autorizzazione legittima. A confermare il nuovo orientamento della Corte è l’ordinanza 20694 depositata il 18 giugno scorso.

I giudici di legittimità, pur rilevando che l’autorizzazione per le indagini finanziarie resta, sul piano interno, un atto organizzativo e preparatorio, evidenziano che non può più considerarsi sostanzialmente irrilevante quando costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Per essere legittima, deve preesistere alla richiesta alla banca e deve contenere un minimo contenuto verificabile ex post sui presupposti, sull’oggetto e sui limiti dell’accesso, così da assicurare un controllo di proporzionalità e non arbitrarietà dell’ingerenza

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista per la vendita di due unità immobiliari. L’Ufficio fondava la contestazione su vari indizi: scostamento dai valori Omi, discrepanza tra prezzo dichiarato in atto e valore mutuo, prelievi bancari non giustificati, ritenuti coerenti con un corrispettivo effettivo superiore a quello formalmente dichiarato. I giudici di secondo grado confermavano integralmente la pretesa. In Cassazione, il professionista ha censurato innanzitutto la mancanza di una valida autorizzazione alle indagini bancarie, assumendo che su tali acquisizioni si fosse formato il principale materiale indiziario della rettifica.

La Corte prende atto che l’autorizzazione alle indagini bancarie è stata a lungo qualificata come atto interno, privo di autonoma natura provvedimentale e non soggetto a specifico obbligo di motivazione. Tuttavia, tale costruzione deve essere reinterpretata evolutivamente alla luce della giurisprudenza sovranazionale, in particolare della nota sentenza Cedu «Ferrieri e Bonassisa contro Italia» che ha escluso che il sistema interno assicuri un controllo effettivo ex post sui vizi dell’autorizzazione. La Cassazione valorizza poi la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, secondo cui l’accesso a informazioni bancarie non può risolversi in una ricerca generica o arbitraria: occorre almeno una motivazione sufficiente a dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste rispetto al contribuente, all’indagine e al soggetto detentore dei dati. Ne consegue che se l’autorizzazione è il titolo dell’ingerenza nei dati bancari, allora non è più sostenibile che sia integralmente sottratta a controllo contenutistico. Essa deve così preesistere alla richiesta di accesso; recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili ex post i presupposti dell’indagine; delimitare oggetto e limiti dell’accesso, in funzione del sindacato di proporzionalità.

La Corte, richiamando la giurisprudenza in tema di accesso domiciliare, secondo cui l’illegittimità o l’assenza del provvedimento autorizzatorio si riflette sugli atti successivi, conclude che le risultanze delle movimentazioni bancarie non possono entrare nel giudizio; il quadro indiziario quindi deve essere rivalutato espungendo tale materiale probatorio. La questione pertanto non è più solo se l’autorizzazione esiste, ma se sia anteriore, delimitata e controllabile. Ovviamente resta fermo il principio che questo tipo di eccezioni devono essere eccepite dall’interessato nel ricorso introduttivo.

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