La cassa vuota «salva» il liquidatore
8 Maggio 2019
Il Sole 24 Ore 30 APRILE 2019 di Laura Ambrosi
Omesso versamento IVA
L’assenza di disponibilità può essere considerata causa di forza maggiore
Non risponde del reato di omesso versamento Iva il liquidatore che non ha versato le imposte se al momento dell’assunzione dell’incarico non c’erano risorse disponibili: è una causa di forza maggiore che giustifica l’inadempimento. A fornire questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 17727 depositata ieri.
Il liquidatore di una società veniva condannato, con sentenza confermata anche in appello, per il reato di omesso versamento Iva. L’imputato proponeva ricorso in Cassazione lamentando, in sintesi, un’errata valutazione da parte del collegio di merito sulla sua responsabilità: il liquidatore aveva assunto la carica solo un mese prima della scadenza del termine per il versamento dell’Iva e, a causa della mancanza di liquidità, non aveva potuto pagare.
La Suprema corte, annullando la sentenza di merito, ha innanzitutto rilevato un orientamento non univoco sulla responsabilità del liquidatore per il mancato versamento delle imposte. Secondo un indirizzo più datato, per il reato di omesso versamento Iva risponde il liquidatore quanto meno a titolo di dolo, poiché prima di assumere l’incarico deve verificare l’adempimento degli obblighi fiscali. Secondo un più recente orientamento, invece, il liquidatore risponde del delitto solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine del versamento all’Erario a scopi differenti.
Tale conclusione deriva dalle limitazioni previste in ambito tributario dall’articolo 36 del Dpr 602/73, secondo il quale la responsabilità del liquidatore sussiste solo qualora non provi di aver soddisfatto i crediti erariali prima dell’assegnazione di beni ai soci ovvero il soddisfacimento di altri creditori.
La Cassazione ha rilevato che sebbene si tratti di una disposizione esclusivamente tributaria, e peraltro riferita alle imposte dirette, ha l’evidente finalità di non gravare il liquidatore di una responsabilità per omessi pagamenti per un’insufficienza di risorse, per cause di forza maggiore indipendenti dalla propria gestione.