Iva, per i rappresentanti fiscali scatta l’ora delle garanzie
8 Luglio 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 9 Giugno 2025 di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri
Mancano pochi giorni per l’attestazione dei requisiti e la prestazione della garanzia per coloro che già operano come rappresentanti fiscali. Dopodiché sarà concesso un extra-time di 60 giorni per evitare che la procedura di cessazione d’ufficio della partita Iva si concluda. Un’ulteriore garanzia dev’essere poi rilasciata dai soggetti extra Ue “rappresentati” che effettuino operazioni intracomunitarie.
L’obbligo dei rappresentanti
Il termine è fissato al 16 giugno (60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento 186368/2025) per coloro che già operano in qualità di rappresentanti fiscali alla data del 17 aprile scorso, i quali devono presentare alla Direzione provinciale delle Entrate, competente in funzione del loro domicilio fiscale, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi (quelli dei responsabili dei Caf) e, ove previsto, un’apposita garanzia.
In caso contrario, l’agenzia delle Entrate invierà tramite Pec o tramite raccomandata a/r comunicazione di avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati. Tuttavia, la cessazione non sarà immediata. Il rappresentante avrà infatti a disposizione ulteriori 60 giorni entro cui fornire la dichiarazione e l’eventuale garanzia.
La prestazione di quest’ultima, della durata di almeno 48 mesi e con massimali crescenti in funzione del numero di soggetti rappresentati, non è infatti sempre dovuta. È richiesta a partire da due rappresentati. Nella sostanza, coloro che rappresentano un solo soggetto sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di possesso dei requisiti ma non alla garanzia.
Per coloro che al 17 aprile scorso non gestivano alcun mandato, dichiarazione e garanzia vanno invece presentate contestualmente al modello di inizio/variazione ai fini Iva per la comunicazione dei dati del rappresentante fiscale, il quale diviene effettivamente operativo dalla comunicazione dell’esito dei controlli sulla garanzia da parte delle Entrate.
Extra Ue rappresentati
Non è finita qui. Infatti, la nomina di un rappresentante fiscale è l’unica via per l’assolvimento degli obblighi Iva per le operazioni in ambito intracomunitario da parte di un soggetto extra Ue di uno Stato non aderente allo Spazio economico Europeo (senza stabile organizzazione in Italia). In questi casi, per poter accedere/restare nel Vies, è necessario che il rappresentato presti una garanzia che potrebbe aggiungersi a quella del rappresentante, con un massimale minimo di 50mila euro e durata di almeno 36 mesi. Per i soggetti già inclusi nella banca dati Vies al 14 aprile scorso, la garanzia va prestata entro il 13 giugno, fermi restando ulteriori 60 giorni dalla comunicazione delle Entrate per provvedere ed evitare l’esclusione “forzata” dal Vies. Entrambe le garanzie non vanno rinnovate al termine del periodo iniziale.
La gestione dell’Iva
Attraverso la nomina del rappresentante fiscale – istituto alternativo all’identificazione diretta, azionabile dai soli soggetti Ue e dai residenti di Norvegia (risoluzione 44/E/2020) e Regno Unito (risoluzione 7/E/2021) – il soggetto non residente adempie gli obblighi ed esercita i diritti previsti dalla normativa Iva.
In particolare, mentre per le operazioni interne verso “privati” il soggetto non residente addebita in rivalsa l’imposta e la versa tramite la posizione Iva italiana del rappresentante, per quelle verso soggetti passivi nazionali trova applicazione il reverse charge (articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972). In più occasioni è stato ribadito che, per le operazioni effettuate da soggetti non residenti (ancorché dotati di identificazione diretta o di rappresentante fiscale in Italia) rilevanti nel territorio dello Stato, l’imposta va assolta dal cessionario/committente soggetto passivo residente. Pertanto, la fattura deve sempre “provenire” dal soggetto estero (e non dalla sua posizione Iva italiana) e l’operatore residente emette autofattura (fornitore extra Ue) o effettua l’integrazione (fornitore Ue). L’eventuale documento emesso dalla partita Iva italiana è irrilevante ai fini dell’imposta (risoluzione 21/E/2015).
È stata confermata anche la possibilità di emettere una “fattura” tramite Sdi, sempre ai soli fini contabili, per necessità organizzative o anche solo per una migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti. In questa eventualità, il documento emesso dal soggetto estero con la partita Iva italiana deve recare – oltre all’indicazione che l’imposta afferente all’operazione sarà assolta dal cessionario ex articolo 17, comma 2, del decreto Iva – il codice natura “N2.2” (risposta 58/2024). Nell’ipotesi in cui sia erroneamente emessa fattura con Iva dalla posizione italiana, come risulta da una risposta delle Entrate fornita in occasione di Telefisco 2024, sembrerebbe comunque possibile detrarre l’imposta addebitata, ferma restando l’applicazione della sanzione fissa (da 250 a 10mila euro).