Iva, il deposito di stoccaggio non fa stabile organizzazione

13 Febbraio 2020

Il Sole 24 Ore  29 GENNAIO 2020 di Benedetto Santacroce

SCAMBI INTRA UE

Dal 1° Gennaio imposta sospesa massimo 12 mesi per il trasferimento di beni

Quando e come scattano le semplificazioni introdotte per il contratto call off stock

L’identificazione Iva nello Stato di destinazione dei beni non inibisce le semplificazioni Iva introdotte dalla direttiva 2018/1910/Ue per il contratto di call off stock ovvero di consignment stock. Al contrario, tali semplificazioni non possono essere applicate se il cedente disponga nello Stato di destinazione dei beni di una stabile organizzazione. La disponibilità di un deposito per i beni in call of stock non determina in via automatica per il cedente l’esistenza di una stabile organizzazione nello Stato in cui i beni sono stati depositati. Questi principi sono stati condivisi dal Comitato Iva e sono stati inseriti nelle note esplicative della Commissione europea emanate in relazione ai quick fixes 2020.

Dal 1° gennaio 2020 il contratto mediante il quale un cedente nazionale trasferisce dei beni in stock presso un cliente comporta, in modo uniforme in tutta Europa, una sospensione per massimo 12 mesi dalla tassazione Iva, tassazione che è rinviata dal momento del trasferimento dei beni al momento del prelievo degli stessi dal deposito di stoccaggio degli stessi da parte del cessionario. In effetti, questo regime trova applicazione nel caso in cui il cedente risulti semplicemente identificato nello Stato membro di destinazione; non si applica, invece, nel caso in cui il cedente disponga in detto Stato di una propria stabile organizzazione.

In considerazione dello specifico tema si pone, in primo luogo, la problematica di definire se in presenza della disponibilità di un deposito presso lo Stato di destinazione il cedente disponga o meno di una stabile organizzazione. La problematica riveste un interesse generale perché sul tema si attende anche una specifica sentenza della Corte di giustizia Ue (causa C-547/18). Sul punto il comitato Iva (documento di lavoro n. 974/2019) sottolinea che se il deposito nel quale le merci sono trasportate in regime di call of stock è gestito da un soggetto terzo rispetto al fornitore tale deposito non può essere considerato una stabile organizzazione del cedente. A tale conclusione si giunge anche se il deposito è di proprietà o in locazione del fornitore sempre a condizione che non sia gestito direttamente dal fornitore con i propri mezzi. Il Comitato precisa, inoltre, che si giunge a una conclusione opposta nel caso in cui il deposito sia di proprietà o in locazione del fornitore e sia gestito con i mezzi propri dello stesso.

In pratica, dai chiarimenti si desume che per far sì che il deposito si configuri quale una stabile organizzazione del fornitore è necessario dimostrare non solo la diretta disponibilità dello spazio, ma anche la diretta gestione dello stesso da parte del fornitore. Questo implicitamente allontana l’ipotesi che il deposito possa essere considerato tale nel caso in cui la gestione venga operata da una impresa autonoma pur se collegata al fornitore stesso.

Un altro tema connesso a cui le linee guida rispondono positivamente è l’applicabilità delle semplificazioni del call of stock nel caso in cui il cliente individuato abbia nello Stato di destinazione una semplice identificazione diretta. In altre parole, non è previsto, perché operino le semplificazioni in esame, il fatto che il cliente sia o meno stabilito nello Stato di destinazione dei beni, a condizione che abbia in tale Stato almeno una partita Iva o meglio un’identificazione diretta o un proprio rappresentante fiscale.

Doing business in San Marino

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