Interposizione fiscale se il trustee è condizionato

11 Aprile 2023

Il Sole 24 Ore 28 marzo 2023 di Michela Folli Marco Piazza

Nel caso il disponente può revocare guardiano e trustee senza giusta causa

In questa situazione i redditi sono attribuiti a disponenti o beneficiari

La circostanza che l’atto istitutivo di un trust vincoli in numerosi casi l’operatività del trustee al consenso del guardiano, e consenta al disponente (anche con l’accordo di uno o più beneficiari) di revocare il guardiano e il trustee anche senza giusta causa è un significativo indizio di limitazione del potere gestorio del trustee, tale da rendere il trust fiscalmente interposto.

Queste conclusioni sono messe in chiara evidenza nella risposta n. 267/2023 di ieri dell’agenzia delle Entrate riguardante un trust italiano possessore di una partecipazione rilevante in una holding residente in Italia.

La risposta – conseguenza di una approfondita analisi delle varie clausole di un atto istitutivo molto complesso – conferma che nell’ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta «interposizione fittizia»), il reddito di cui «appare titolare» il trust è assoggettato ad imposizione, per «imputazione», direttamente in capo all’interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il trust quale soggetto interposto.

La questione assume una certa rilevanza perché capita molto frequentemente di incontrare trust nei quali il disponente ha potere di revoca incondizionato, anche tramite il guardiano, del trustee.

Non si tratta di una novità nella prassi dell’amministrazione finanziaria. La prima pronuncia pubblicata in cui viene affrontato il tema della revocabilità del trustee (da non confondere con la revocabilità del trust) è la risoluzione n. 8/E del 2003, nella quale si spiega che deve considerarsi fiscalmente come «non esistente» un trust formalmente regolare in cui il settlor mantiene l’effettivo controllo sui beni attraverso un guardiano che – persona di fiducia o consigliere del settlor – può sostituire il trustee per qualsiasi ragione e in qualsiasi momento.

Viene citato il paragrafo B.2 della Parte I del Report on the misure of corporate vehicles for illicit purposes, prodotto dall’Ocse nel 2001 in cui si mette in evidenza come lo stato di soggezione psicologica in cui può trovarsi il trustee revocabile anche in assenza di una giusta causa costituisca un limite alla sua autonomia gestionale.

Nelle circolari 43/E del 2009 e 61/E del 2010 nelle quali vengono individuate alcune tipologie di trust da ritenere «inesistenti in quanto interposte» il che ha fatto pensare che questo elemento non fosse considerato di particolare importanza, ma nella risposta 796 del 2021, la revocabilità incondizionata del trustee è tornata ad assumere rilievo.

L’agenzia delle Entrate, oggi, non mette più in discussione (come invece fu fatto nella risoluzione 8/E del 2003) la liceità di questa tipologia di trust sul piano giuridico. L’interposizione, in altri termini, è solo fiscale non è una intestazione fittizia.

Doing business in San Marino

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