Inerenza in bilico su polizze e parcelle

10 Ottobre 2017

Il Sole 24 Ore 11 Settembre 2017 di Gianfranco Ferranti

Reddito d’impresa. La Cassazione boccia lo sgravio della spesa per la Rc infortuni dei dirigenti dato che il risarcimento va alla società

La Corte detta i confini per la deducibilità dei costi assicurativi e il rimborso delle spese legali

Non sono inerenti, secondo la Cassazione, le spese sostenute dalla società per la difesa legale di dipendenti e amministratori e i premi pagati dalla società per le polizze contro gli infortuni. L’inerenza delle spese continua a far discutere – anche in giudizio – e su questi temi si sono concentrate alcune delle pronunce più recenti.
La Corte ha anche affermato che il contribuente non può provare l’inerenza dimostrando soltanto la legittimità dell’erogazione effettuata, in quanto l’assenza di un obbligo giuridico è indizio di antieconomicità della spesa, superabile dimostrando la sua funzionalità agli obiettivi dell’impresa (sentenza 1544/2017, relativa a costi non stabiliti per contratto).
La difesa dei dipendenti…
La Cassazione ha esaminato (sentenza 6185/2017) il caso del rimborso da parte dell’impresa delle spese sostenute da propri dipendenti per difendersi in sede penale dalla querela sporta da altri dipendenti. Il giudice di merito le aveva considerate deducibili perché l’azienda aveva inteso «tutelare i propri interessi e la propria posizione tanto sul piano patrimoniale che sul piano morale e sociale». Ma la Cassazione pur riconoscendo che «la contribuente abbia agito per un proprio interesse» non ha ritenuto la spesa inerente «in assenza di qualsiasi correlazione» con un’attività «potenzialmente idonea a produrre utili».
Si ritiene che tale correlazione sussisterebbe qualora fosse concretamente provata l’esistenza, ad esempio, di un danno “reputazionale” derivante alla società dall’esito del processo.
…e degli amministratori
La giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso analogo rispetto alle spese per la difesa penale degli amministratori, negandone la deducibilità anche se il capo di imputazione concerneva “fatti compiuti nello svolgimento dell’incarico” (sentenze 3737 e 23089/2012, conformi alla Sezioni unite 10680/1994). Quest’ultima sentenza ha ritenuto deducibili “soltanto le spese sostenute dall’amministratore per attività svolte a causa del mandato ricevuto e non semplicemente… in occasione del mandato stesso» e che l’illecito penale non rientri tra le attività per le quali il mandatario può rivalersi sul mandante, anche se l’accusa si rivela infondata.
Si ritiene, quindi, che l’inerenza della spesa sussista in presenza, ad esempio, di un reato fiscale commesso dall’amministratore (o dal manager) che ha sottoscritto la dichiarazione dei redditi, qualora tale funzione sia contrattualmente prevista.
Le polizze assicurative
La Cassazione ha, altresì, affermato, nella sentenza 28004/2009, l’indeducibilità dei premi pagati dalla società per polizze assicurative relative agli infortuni «del personale con qualifica di dirigente, di impiegato e di quadro», perché tali costi «pur se inerenti alla gestione dell’impresa», non sarebbero «diretti alla produzione di reddito, né sono spese poste a vantaggio dei lavoratori come i costi per assicurazione prevista da norma cogente, rimanendo, al verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società». Tale motivazione appare contraddittoria laddove nega la deducibilità di costi previsti da un accordo sindacale e riconosciuti come inerenti alla gestione dell’impresa.
L’Adc ha, invece, sostenuto, nella norma di comportamento 154/2004, la deducibilità dei premi delle polizze stipulate per il rischio di morte o di invalidità degli amministratori – qualora la beneficiaria sia la società – perché si tratta di eventi da cui deriverebbero conseguenze negative per l’attività di quest’ultima (così Ctr Veneto, sentenza 1183/2/16, e Ctp Agrigento, 1840/7/15).
È un orientamento condivisibile e indirettamente confermato dalle Entrate nella risoluzione 178/E/2003, in cui si afferma che i premi pagati dalla società per le polizze sulla responsabilità civile di amministratori e dipendenti non concorrono a formare il reddito dei beneficiari, in quanto spese sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

Doing business in San Marino

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