Indagini fiscali, chat utilizzabili con decreto motivato del Pm
9 Ottobre 2026
Il Sole 24 Ore 30 Settembre 2026 di Antonio Iorio
Molte indagini, anche su illeciti fiscali, spesso utilizzano o addirittura si basano sul contenuto della messaggistica istantanea (sms, whatsapp, Telegram) degli interessati, dei collaboratori, dei clienti, dei fornitori. Si pensi ai casi di false fatturazioni, di vendite non dichiarate, di sottrazioni fraudolente. Si pone così il problema della qualificazione giuridica del contenuto di questi messaggi conservati nei dispositivi elettronici.
Per lungo tempo sms, chat e messaggi veicolati tramite piattaforme digitali sono stati ricondotti prevalentemente alla nozione di documento, con conseguente applicazione di un regime acquisitivo relativamente flessibile. Più di recente, invece, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno progressivamente ricondotto tali contenuti nell’area della corrispondenza, con la conseguenza di una più intensa protezione della segretezza delle comunicazioni. L’impostazione tradizionale muoveva dall’idea che il messaggio già ricevuto e conservato nella memoria del telefono avesse ormai esaurito la propria funzione comunicativa, assumendo il carattere di dato stabilizzato e, dunque, di contenuto documentale acquisibile (articolo 234 Codice di procedura penale). In questa prospettiva veniva esclusa sia la disciplina delle intercettazioni, per assenza di un flusso comunicativo in corso, sia quella del sequestro di corrispondenza, sul presupposto che non vi fosse più una spedizione in atto. Di recente, invece, è stata valorizzata la tutela costituzionale non del supporto tecnico, ma della natura relazionale del contenuto. Il messaggio digitale, anche dopo la ricezione e la lettura, non perde il suo status di corrispondenza. La protezione permane finché conserva attualità e interesse per i soggetti che vi hanno preso parte; solo con il decorso del tempo o per effetto di altre circostanze idonee a recidere tale nesso funzionale, degrada a mero documento storico.
Il momento qualificatorio è passato dal dato materiale della memorizzazione a quello sostanziale della persistente vitalità comunicativa del contenuto. Ne consegue che se la messaggistica è corrispondenza, l’intervento degli inquirenti non può risolversi in una semplice attività tecnica di estrazione o riproduzione di dati dal dispositivo ma occorre una base autoritativa che legittimi la compressione della segretezza comunicativa. Tale legittimazione è assicurata dal decreto motivato del Pm (articolo 254 Cpp), considerato sufficiente in quanto proveniente da «autorità giudiziaria» ai fini della garanzia costituzionale, senza necessità di un intervento del giudice. In altre parole, da un lato si evitano assimilazioni tra l’accesso a comunicazioni già esistenti e la captazione occulta di un dialogo in corso; dall’altro, si lascia aperta la questione del grado di terzietà dell’autorità chiamata a disporre la limitazione del diritto costituzionale. Non sono infatti mancati recenti arresti giurisprudenziali (minoritari) che, in chiave più garantista, ritengono preferibile un controllo preventivo demandato a un giudice o comunque a un organo indipendente, sul rilievo che il Pm non sarebbe pienamente terzo.
Altro profilo di interesse concerne il contenuto del decreto di sequestro. La giurisprudenza più recente mostra più sensibilità per i principi di proporzionalità e selettività. Non sembra più compatibile con il nuovo quadro un sequestro indistinto dell’intero dispositivo o di tutte le informazioni contenute, senza adeguata delimitazione dell’oggetto della ricerca. Si afferma, al contrario, l’esigenza di indicare le ragioni del sequestro esteso, i criteri di selezione dei dati rilevanti, l’ambito temporale dell’indagine e le modalità di restituzione dei contenuti estranei all’oggetto della prova.