Imposte versate all’estero, certificazione del sostituto per le detrazioni in Italia

17 Dicembre 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 1 Dicembre 2025 di Davide Settembre

Le imposte assolte all’estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili qualora gli stessi redditi siano stati assoggettati a imposizione per legge anche in Italia, mediante ritenuta o imposta sostitutiva. A tal fine, il contribuente può dare prova di avere versato all’estero le imposte in modo definitivo, anche mediante la certificazione del sostituto di imposta. Lo ribadiscono i giudici della Cgt di Como con la sentenza 297/1/2025 (presidente Abate, relatore Mancini).

Lo stop del Fisco

Nel caso in esame, il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto dell’ufficio formatosi sull’istanza di rimborso delle imposte pagate sui dividendi di fonte estera. In particolare, la richiesta si fondava sul fatto che i proventi erano stati assoggettati a tassazione prima in Svizzera (con l’applicazione della ritenuta del 15%) e successivamente in Italia (con l’applicazione della ritenuta del 26%) e che quindi, in base all’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, il contribuente aveva il diritto a detrarre integralmente dall’imposta pagata in Italia quella versata all’estero. L’ufficio si costituiva in giudizio sostenendo che il diniego era invece legittimo, dal momento che non era stata fornita la prova della definitività delle imposte pagate all’estero mediante apposita certificazione rilasciata dall’autorità fiscale estera, e in quanto il reddito estero non aveva concorso alla formazione del reddito imponibile (soggetto alle aliquote Irpef).

Il via libera dei giudici

La Cgt di Como ha accolto il ricorso. In particolare, il collegio ha richiamato la sentenza 25698/2022 con la quale la Cassazione ha avuto modo di precisare che, sulla base della citata disposizione convenzionale, le imposte pagate all’estero sui redditi di capitale ivi prodotti sono detraibili qualora il medesimo reddito di fonte estera venga assoggettato a tassazione in Italia mediante ritenuta o imposta sostitutiva non “su richiesta del beneficiario” ma obbligatoriamente.

Nel caso in esame il diritto alla detrazione sussisteva, dal momento che i dividendi di fonte estera erano stati dapprima assoggettati a tassazione in Svizzera (con ritenuta del 35%, successivamente rimborsata nella misura del 20%) e poi avevano scontato la tassazione obbligatoria in Italia con l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26% prevista dall’articolo 27, comma 4, del Dpr 600/1973. Ma non basta, in quanto i giudici hanno anche ritenuto che il ricorrente avesse dato prova, «da intendersi in senso ampio e che appare idonea» (si veda l’ordinanza della Cassazione 16286/2023), di avere pagato all’estero in modo definitivo le imposte, come emergeva dalla certificazione del sostituto d’imposta svizzero che attestava il versamento delle ritenute e il parziale rimborso ottenuto. Occorre evidenziare, infine, che la sentenza in commento va a innestarsi nell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (tra le altre, Cgt Milano 3184/2024 e Cgt Bergamo 68/2025).

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy