Imposte all’estero, sì alla detrazione anche se il credito è stato omesso
10 Maggio 2025
Il Sole 24 Ore lunedì 28 Aprile 2025 di Davide Settembre
Il contribuente ha diritto a detrarre l’imposta pagata all’estero anche nel caso in cui il credito non venga indicato nella dichiarazione dei redditi, purché vi sia una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Lo hanno affermato i giudici della Corte di giustizia tributaria del Lazio con la sentenza n. 7484/13/2024 (presidente e relatore Passero), allineandosi ai principi recentemente espressi dalla Corte di Cassazione.
La vicenda
Nel caso esaminato dai giudici laziali, una società chiedeva il rimborso delle imposte versate sui proventi percepiti all’estero in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Grecia.
Formatosi il silenzio-rifiuto, la società proponeva ricorso dinanzi la Ctp che lo accoglieva, ritenendo, tra l’altro, che il diritto alla detrazione doveva essere riconosciuto anche se il credito non era stato indicato dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi, come richiederebbe l’articolo 165 del Tuir.
L’appello dell’ufficio veniva accolto, ma la società ricorreva in Cassazione.
I giudici di legittimità accoglievano il ricorso e cassavano la sentenza con rinvio, sostenendo che i giudici di appello con una affermazione meramente apodittica si erano limitati a condividere astrattamente l’operato dell’ufficio. La società riassumeva così il giudizio in appello.
La decisione
I giudici di appello hanno accolto il ricorso in riassunzione, ricordando in primis che il diritto alla detrazione delle imposte assolte all’estero trova fondamento sia nell’articolo 165 del Tuir che nell’articolo 24 della Convenzione Italia-Grecia in base al quale, se il contribuente assoggetta a tassazione nel proprio paese gli elementi di reddito percepiti all’estero, deve dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Grecia.
In particolare, i giudici hanno affermato che, sulla base dell’analisi delle clausole dei contratti sottoscritti in relazione ad alcuni progetti, la ricorrente si era impegnata a fornire il know-how necessario alla realizzazione delle opere e servizi previsti. Pertanto, i redditi percepiti dalla ricorrente dovevano essere inquadrati nella categoria delle royalty. Conseguentemente, tali redditi erano stati correttamente assoggettati alla ritenuta convenzionale del 5% dai committenti greci della società e ciò, in virtù del citato articolo 24, dà luogo al riconoscimento di un credito. Peraltro, la qualificazione dei redditi quali royalties era stata ritenuta corretta dallo stesso ufficio in sede di accertamento di adesione con riferimento all’annualità 2008.
Infine, i giudici hanno evidenziato che, sulla base della recente sentenza della Corte di cassazione n. 24160 del 2024, la detrazione delle imposte assolte all’estero deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il credito non venga indicato nella dichiarazione dei redditi, purché vi sia, come nel caso esaminato, una convenzione contro le doppie imposizioni. In sostanza gli accordi internazionali prevalgono sulle norme interne, salvo queste siano concretamente più favorevoli al contribuente.