Imposta nello Stato del committente
5 Marzo 2025
Il Sole 24 Ore 14 Febbraio 2025 di Alessandro Caputo
Eventi online
Abolito il criterio del Paese di svolgimento
Nuove regole per gli eventi trasmessi via streaming o resi virtualmente disponibili. Il Dlgs 180/2024 recepisce la direttiva (UE) 2022/542 e prevede, in sintesi, che per tali eventi l’Iva va applicata nello Stato del committente e non più nello Stato in cui la manifestazione si svolge.
La regola generale Iva delle prestazioni di servizi è contenuta nell’articolo 7-ter del Dpr 633/1972 e dispone che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato o quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Il successivo articolo 7-quinquies, al comma 1, lettera a),prevede una deroga alla regola generale per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.
In particolare, la norma dispone che le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese le fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.
La norma prevede che la disposizione si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie
A decorrere dal 2025, l’articolo 3 del Dlgs 180/2024 modifica l’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera a) del Tuir, prevedendo che, se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero.
Il Dlgs 180/2024, inoltre, modifica anche la lettera b) dell’articolo 7-quinquies, il quale – nella sua versione originaria – dispone che le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.
Adesso, la novità è che questa disposizione non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale.