Imponibili in Italia i redditi sottoposti a ritenuta tedesca
6 Agosto 2025
Il Sole 24 Ore 7 Luglio 2025 di Fabrizio Cancelliere
Fiscalità internazionale
Una società a responsabilità limitata semplificata (Srls) italiana, esercente l’attività di organizzazione feste ed eventi, emette spesso fatture a un committente tedesco, per eventi tenuti in Germania.
Per la fiscalità tedesca, al superamento di un certo limite di ricavi, viene applicata una ritenuta sugli importi fatturati: di conseguenza, in questi casi, alla società italiana viene bonificato l’importo al netto della ritenuta.
Si chiede se la ritenuta può essere scomputata dall’Ires a debito in sede di dichiarazione dei redditi della Srls.
Nella fattispecie descritta, sembra che l’attività svolta dalla società italiana, remunerata dal cliente residente in Germania, sia svolta in quest’ultimo Stato estero senza la presenza di una stabile organizzazione. In tal caso, occorre evidenziare che, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania, ratificata in Italia con la legge 459/1992 (e, in particolare, in base all’articolo 7 di tale convenzione, che disciplina il trattamento fiscale degli utili delle imprese), il reddito dovrebbe essere imponibile esclusivamente in Italia, e non anche in Germania.
Partendo da questi presupposti, e in linea, peraltro, con quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2015, si ritiene che la ritenuta d’imposta subita all’estero non possa essere scomputata dall’imposta dovuta sul medesimo reddito imponibile in Italia, ma debba essere, piuttosto, chiesta a rimborso in Germania, in virtù della disposizione convenzionale citata.