Il transito dallo Sdi evita l’esterometro

13 Dicembre 2018

Il Sole 24 Ore 23 NOVEMBRE 2018 di Giorgio Confente

Delega all’intermediario
D Una società di capitali si avvale di un intermediario per trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche. Abbiamo effettuato la registrazione del codice univoco dell’intermediario nel sito dell’Agenzia delle Entrate. È obbligatorio conferire anche una delega al mio intermediario?
r No. La società ha sicuramente dato una delega all’intermediario per la gestione delle fatture elettroniche, ma la delega è di tipo privatistico e non comporta nessuna delega da notificare all’agenzia delle Entrate.
BENEDETTO SANTACROCE
Invio immediato
D Un’attività di casa vacanza e agriturismo gestita da una cooperativa agricola che attualmente emette ricevuta fiscale e, solo
su richiesta del cliente, fattura,
dal 1° gennaio come dovrà
comportarsi??
r Dal 1° gennaio 2019, nulla cambia per le ricevute fiscali. Dovranno essere emesse elettronicamente, invece, le eventuali fatture, sia quelle fiscali pre-numerate, emesse per certificare i corrispettivi, sia quelle immediate.Se la fattura ordinaria immediata (cioè quella non fiscale o pre-numerata) ha la “funzione sostitutiva” di documenti fiscali che certificano i corrispettivi (scontrino, ricevuta fiscale o fattura fiscale), ad esempio, per la somministrazione di pasti o il pernottamento, il suo rilascio dovrà avvenite «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione» (circolare 97/E/1997, paragrafo 4.3). Il suo invio tramite Sdi dovrà, quindi, essere immediato e non entro il termine della liquidazione periodica Iva, per le operazioni effettuate nei primi sei mesi del 2019, o entro 10 giorni dall’effettuazione, per quelle effettuate dal 1° luglio 2019.
luca de stefani
Servizi resi a soggetto Ue
D In caso di servizi resi a un soggetto comunitario le fatture devono transitare dallo Sdi?
r Le fatture emesse per servizi resi a soggetti Ue, escluse dal campo di applicazione Iva ex articolo 7 ter del Dpr 633 del 1972 sono esonerate dall’obbligo di trasmissione tramite il sistema di interscambio.
È comunque possibile trasmetterle facoltativamente al fine di evitare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto “esterometro”). In questo caso, il fornitore indicherà come indirizzo di recapito il codice destinatario “XXXXXXX” e dovrà trasmettere la fattura al cliente estero con le modalità tradizionali (ad esempio via e-mail o posta).

Doing business in San Marino

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