Il sindaco percepisce compensi non votati: è omessa vigilanza

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore lunedì 8 APRILE 2019 Claudio Ceradini

ORGANI DI CONTROLLO

Serve una delibera ad hoc che può anche riferirsi alle tariffe professionali

La percezione di compensi non deliberati da parte dell’assemblea dei soci costituisce per il collegio sindacale violazione dell’obbligo di vigilanza. È quanto emerge dalla sentenza della corte d’appello di Milano 944/2019, pubblicata il 1° marzo scorso. La vicenda interessa l’organo di controllo di società quotata, e riguarda quindi le disposizioni del Dlgs 58/1998 (Tuf), ma di fatto la Corte d’appello propone un’interpretazione applicabile anche alle società soggette unicamente al Codice civile.
Tutto inizia nel 2014, quando la Consob sanziona con propria delibera la condotta del collegio sindacale, che avrebbe omesso di vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto, per aver trascurato di verificare che l’adeguamento del proprio compenso fosse correttamente deliberato dall’assemblea. Nel concreto il collegio sindacale aveva beneficiato di un incremento del compenso sulla base di un (contestato) riferimento alle tariffe professionali contenuto nella originaria delibera assembleare, che secondo la Consob non rispettava l’articolo 2402 del Codice civile. La Corte d’appello di Milano inizialmente accoglie le eccezioni procedurali dei sindaci. Ricorre la Consob e la Cassazione rinvia (sentenza 9254/18) l’esame alla Corte d’appello, che sposa nel merito le tesi di Consob: proprio per salvaguardare la sua indipendenza e terzietà il collegio sindacale avrebbe dovuto pretendere che l’assemblea assumesse una specifica delibera di rideterminazione del compenso.
Dalla lettura della sentenza non si desume l’inadeguatezza in senso assoluto del riferimento alle tariffe professionali, cosicché la delibera ben avrebbe potuto ancorarvi la determinazione dei compensi, a patto però che vi trovassero adeguato dettaglio le modalità di calcolo, anche per successivi adeguamenti.
Secondo la Corte d’appello non rileva il fatto che l’assemblea o l’organo amministrativo abbiano indirettamente preso atto dell’aumento, approvando documenti inclusivi a vario titolo del riferimento al maggior compenso, come la relazione sulla remunerazione: sarebbe servita invece una precisa, puntuale ed esplicita presa di posizione, che lo stesso collegio sindacale avrebbe dovuto pretendere.
Viceversa, il collegio sindacale che in presenza di elementi di incertezza sui contenuti o sulla concreta applicazione della delibera, provveda autonomamente ad adeguare i propri compensi, non può dedurre dal comportamento inerte o ricettivo della società l’adempimento dell’articolo 2402 del Codice civile.
La condotta dei sindaci, per non essere contraddistinta da colpa, deve quindi prevedere il ricorso a tutti i poteri che la legge riconosce loro, tra cui la richiesta di chiarimenti all’organo amministrativo o di inclusione nell’ordine del giorno dell’assemblea della precisazione della misura del proprio compenso. In difetto, la determinazione autonoma costituisce violazione colposa dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza delle legge e dello statuto, suscettibile di generare in capo ai sindaci la responsabilità corrispondente al danno causato, specie in condizione di crisi aziendale e conseguente accesso ad uno degli strumenti di relativa soluzione.

 

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