Il riciclaggio non si può presumere in astratto

10 Giugno 2021

Il Sole 24 Ore 1 giugno 2021 di Valerio Vallefuoco

Il sequestro preventivo si giustifica con concreti elementi di fatto

Il reato presupposto di riciclaggio e autoriciclaggio non può essere frutto di una mera ipotesi astratta, non confortata da alcun elemento concreto. Così la Corte di cassazione con la sentenza 20990/2021.

Secondo la Suprema corte la probabilità di effettiva consumazione del reato per l’adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza, necessita comunque dell’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, i quali, pur tenendo conto della fase processuale iniziale, consentano di ricondurre l’evento punito ad una individuata condotta criminosa dell’indagato.

È quanto emerge dalla sentenza 20990/2021 depositata il 27 maggio dalla II sezione penale della Cassazione a seguito di ricorso proposto dai difensori degli indagati avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Piacenza che confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip per i reati di cui agli articoli 648 ter.1 Codice penale e 4 del Dlgs 74/2000, ossia autoriciclaggio da reato presupposto tributario nella specie dichiarazione infedele.

Il fatto prendeva le mosse da una riscontrata sproporzione tra la ricchezza accumulata dai ricorrenti e i redditi dichiarati, dato che secondo l’accusa giustificava ex se il delitto di dichiarazione infedele. Tuttavia, la Corte ha rilevato che nel provvedimento impugnato mancava qualsiasi riferimento o indicazione degli elementi di fatto idonei a sussumere la vicenda nell’ambito del delitto di dichiarazione infedele. È stato quindi ribadito che la mera sproporzione tra redditi dichiarati e le ricchezze accumulate non può da sola giustificare o meglio esaurire la valutazione strettamente necessaria al fine di ritenere sussistente il fumus commissi delicti giustificativo della misura ablativa. Da ciò, scaturiva l’illegittimità del sequestro anche con riferimento alla seconda condotta contestata di autoriciclaggio dal momento che in assenza di indizi – ancorchè generici – sul reato presupposto – la detenzione di somme di denaro o altri beni apparentemente sproporzionati rispetto alla dichiarazione dei redditi, non può essere rappresentativa degli elementi costitutivi del reato. Secondo la Cassazione il mero possesso di un’ingente somma di denaro non può giustificare ex se l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio o autoriciclaggio senza che sia stata verificata l’esistenza di un delitto presupposto, o anche solo l’esistenza di relazioni tra l’indagato e ambienti criminali, o la precedente commissione di fatti di reato dai quali sia derivato quel denaro, o ancora l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita. L’orientamento richiamandosi ad alcuni precedenti conferma l’interpretazione garantista e innovativa (Cassazione 29074/18, 26301/16 e 51200/19).

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