Il residente all’estero che lavora nella zona di confine paga le imposte sui redditi solo in Francia
11 Novembre 2019
Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 Ore 29 OTTOBRE 2019 di Antonio Longo
L’italiano residente in Francia che lavora nella zona di confine con l’Italia deve pagare le imposte sui redditi solo allo Stato francese. È questa la conclusione dell’Agenzia nella risposta a interpello 433/2019 di ieri.
L’istante è residente in Francia ed è iscritto all’Aire nei registri del Comune di Ventimiglia dal 2004. Nel 2017 viene assunto presso una società italiana e svolge la propria attività lavorativa in Italia. Ai fini fiscali italiani, sono residenti coloro che, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono iscritti nelle anagrafi dei residenti oppure hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. I tre requisiti sono alternativi per cui il verificarsi di uno solo di essi è sufficiente perché un soggetto sia considerato residente in Italia. Verificatasi la cancellazione dall’anagrafe italiana e la conseguente iscrizione all’Aire (condizione necessaria ma non sufficiente) occorre una valutazione d’insieme dei rapporti – personali ed economici – che il soggetto intrattiene nel nostro Paese per verificare se, nel periodo in cui è stato anagraficamente residente all’estero, possa essere considerato (anche) fiscalmente non residente.
Assumendo che l’istante sia residente in Francia (è questa una verifica fattuale che l’Agenzia non è tenuta a fare in sede di interpello), il paragrafo 4 dell’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia prevede che i redditi da lavoro dipendente di persone che abitano nella zona di frontiera di uno Stato e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato siano imponibili soltanto nello Stato di residenza.
In specie, dichiarandosi fiscalmente residente in Francia e svolgendo la propria attività lavorativa in Ventimiglia (zona di frontiera), l’istante assume lo status di frontaliere: il reddito prodotto sarà quindi tassato esclusivamente in Francia. Tuttavia, la società italiana sostituto di imposta, può, sotto la propria responsabilità, applicare il regime convenzionale previa presentazione, da parte del lavoratore, della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione (confronta, tra le altre, risoluzione 86/E/2006). Pertanto, il lavoratore che dovesse subire eventuali ritenute dal datore di lavoro italiano (nei casi di incertezza circa l’applicabilità del regime convenzionale di favore) potrà chiedere all’erario il rimborso delle maggiori imposte versate.