Il ravvedimento blocca il penale se c’è uso di fatture per operazioni inesistenti
13 Gennaio 2020
Quotidiano del Fisco 5 DICEMBRE 2019 di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce
Non punibilità penale per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con ricorso al ravvedimento operoso che estingue il debito tributario e conferma implicita dell’ammissibilità dello specifico strumento deflattivo per sanare le connesse violazioni amministrative.
Queste sono due importanti conseguenze che derivano dalle modifiche introdotte dalla Commissione Finanze della Camera all’articolo 39 del Dl 124/2019.
In particolare, l’intervento legislativo introduce una ulteriore lettera q-bis) con cui viene ampliata la platea dei reati non punibili prevista dall’articolo 13 del Dlgs 74/2000 ricomprendendo, in caso di integrale pagamento del debito, anche le fatture inesistenti.
Inoltre, dà, legislativamente, conferma della possibilità di fruire del ravvedimento operoso per sanare le violazioni fiscali amministrative derivanti dall’utilizzo di fatture inesistenti.
Causa di non punibilità
Nel corso dell’esame in sede referente è stata prevista un’integrazione del comma 2 dell’articolo 13 del Dlgs 74/2000, che consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario. In particolare l’articolo 13, al comma 2, prevede la non punibilità dei reati di dichiarazione infedele (articolo 4) e omessa dichiarazione (articolo 5) se i debiti tributari (comprese sanzioni e interessi), sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, purché ciò avvenga prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o penale.
Il provvedimento interviene sul comma 2 per aggiungere – tra i reati che si estinguono con l’integrale pagamento del debito tributario prima che l’interessato abbia notizia dell’apertura del procedimento a suo carico – il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2) e il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3).
Si tratta di fattispecie di reato che sino ad oggi, per la loro intrinseca gravità, erano soggette, in caso di versamento integrale del dovuto, solo ad una riduzione di pena (articolo 13-bis) e che invece diventano non più punibili.
Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità non si chiede solo il pagamento integrale del debito tributario, essendo altresì necessaria l’ulteriore condizione della volontaria resipiscenza, in quanto il contribuente non deve essere a conoscenza di accessi o ispezioni. Solo in presenza di tali circostanze, infatti, il legislatore ha escluso la necessità dell’applicazione di una sanzione.
Ravvedimento per le fatture inesistenti
Con le modifiche al comma 2 dell’articolo 13 il legislatore ha altresì confermato che è possibile usufruire del ravvedimento operoso per sanare la violazione fiscale derivante dalla deduzione di costi e/o dalla detrazione dell’Iva su fatture inesistenti. Sul punto ricordiamo che l’agenzia delle Entrate (circolare 180/1998 e Telefisco 2018) e la Guardia di Finanza (circolare 1/2018) hanno un approccio negativo in quanto non si rientrerebbe nel concetto di “errore od omissione” rilevante ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/97 ma si tratterebbe di un comportamento connotato da intrinseca antigiuridicità. La questione era stata, di recente, affrontata anche dalla Corte di cassazione (sentenza 5448/2018) che, invece, partendo dall’evoluzione normativa proprio del Dlgs 74/2000 ed evidenziando l’importanza riconosciuta al ravvedimento ai fini del riconoscimento dei benefici penali (ad esempio, patteggiamento e riduzione pena articolo 13-bis), aveva concluso che tale istituto doveva avere rilevanza anche per il reato di cui all’articolo 2.