Il marchio Ce significa China export: beni con segni mendaci in commercio

2 Dicembre 2020

Il Sole 24 Ore 19 novembre 2020 di Patrizia Maciocchi

CASSAZIONE

Non è ingannato solo il singolo ma è inquinato l’ordine economico

Il simbolo si differenzia solo nella distanza e grandezza delle due lettere

Per la vendita di prodotti con il marchio Ce, dove Ce sta in realtà per China export, scatta il reato di messa in commercio di beni con segni mendaci e non la frode in commercio. Il secondo reato riguarda, infatti, il singolo consumatore al quale viene venduto un oggetto al posto di un altro, nella prima ipotesi viene inquinato l’ordine economico, oltre all’inganno sugli standard di sicurezza rispettati. La Cassazione (sentenza 32388) dà un giro di vite sulla commercializzazione di oggetti con segni contraffatti. Alla base della decisione un sequestro di merce, per lo più giocattoli per bambini, con il noto marchio Ce, dove il “segno” era l’acronimo di China export. L’unica distinzione con il marchio comunitario sta nella proporzione dei caratteri e nella distanza tra le due lettere. Una differenza del tutto impercettibile alla vista dell’acquirente medio. I giudici di legittimità respingono la tesi della difesa, secondo la quale il reato da contestare era il semplice tentativo di frode in commercio, regolato dall’articolo 515 del codice penale e non l’immissione in commercio di prodotti con segni mendaci punito dall’articolo 517 del codice penale.

La Cassazione ammette che, secondo la casistica giudiziaria, il fatto integra l’ipotesi di frode in commercio (Cassazione 45916/2014). La qualificazione giuridica non esclude però – essendo possibile in astratto il concorso tra i due reati – la contestazione del reato disegnato dall’articolo 517.

Una via di maggior rigore che la Cassazione sceglie.

Nel caso di frode in commercio c’è la semplice consegna di un aliud pro alio con la conseguente violazione – che colpisce principalmente il singolo consumatore – del principio di leale esercizio dell’attività commerciale. Nella vendita di prodotti con segni mendaci è invece in gioco – al di là dell’ effettiva cessione – l’ordine economico, che deve essere garantito al di là dall’interesse del singolo. La Cassazione precisa che si tratta di prodotti ingannevoli in relazione alla loro «origine, provenienza e qualità, tali da costituire obiettivi fattori di inquinamento». Gli oggetti venduti erano tali da rassicurare sul rispetto degli standard di sicurezza in virtù del marchio. un “segno” che invece «non aveva alcuna effettività dimostrativa – in quanto solo callidamente similare al vero marchio Ce tanto da essere con esso facilmente confondibile».

Doing business in San Marino

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