Il denaro non giustificato non equivale a riciclaggio

30 Novembre 2020

Il Sole 24 Ore 17 novembre 2020 di Valerio Vallefuoco

CASSAZIONE

Il reato presupposto va ben individuato, non basta il sospetto

Sentenza garantista della Cassazione, numero 32112 pubblicata ieri , in tema di sequestro penale di somme di denaro anche rilevanti detenute in modo ingiustificato.

Secondo la Suprema corte, essere in possesso di un’ingente quantità di denaro, anche se non si è in grado giustificarne la disponibilità e quindi la provenienza, non può delineare automaticamente il reato di riciclaggio e il conseguente sequestro del contante, anche se il soggetto che ne sia trovato in possesso, l’abbia occultata, sia considerato un nullatenente e abbia dei precedenti penali.

Nel caso di specie, il corpo dei Carabinieri operava il sequestro di una somma pari a 65.870 euro che era stata precedentemente nascosta da due soggetti, pregiudicati e nullatenenti.

Il Tribunale, investito della richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del pubblico ministero, riteneva che la disponibilità ingiustificata di una somma di denaro di considerevole importo, le modalità di occultamento, la condizione di impossidenza dei proventi e i precedenti iscritti a loro carico costituissero validi elementi atti a dimostrare la provenienza illecita di quanto sequestrato, integrando il fumus del delitto di riciclaggio.

Di diverso avviso è stata la Suprema corte che ha ribadito, in via preliminare, la necessaria imprescindibilità, ai fini della corretta applicazione delle misure cautelari reali, della verifica delle risultanze processuali e dall’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti .

Il principio sostenuto dalla Corte di cassazione penale si basa sulla ricostruzione del reato di riciclaggio che prevede espressamente l’individuazione di un reato presupposto indicando in caso di sequestro l’origine del bene da sottoporre al vincolo in quanto di provenienza delittuosa .

Secondo i giudici non possono risultare sufficienti i richiami a meri indici sintomatici privi di specificità in ordine all’origine della disponibilità dei beni oggetto di sequestro e suscettibili di provare solo un semplice possesso ingiustificato di denaro.

Pertanto un sequestro preventivo di cose che si presumono pertinenti al reato di riciclaggio deve essere supportato da elementi di fatto acquisiti e scrutinati riferibili a un reato presupposto che dovrà almeno essere astrattamente configurabile e precisamente individuato. Per la Cassazione penale, pertanto, per giustificare un sequestro di somme non è sufficiente la sola supposizione dell’esistenza del reato presupposto dalla mera effettuazione di operazioni asseritamente sospette degli indagati ma serve una sostanza probatoria concreta. Secondo la Suprema corte non può essere considerata attività di riciclaggio il mero possesso di denaro, in quanto inidoneo a integrare da solo l’attività diretta alla sostituzione ed al trasferimento o ad altre operazioni intese a occultare la provenienza delittuosa del denaro.

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