Il consulente di parte non è esonerato dai controlli antiriciclaggio

8 Febbraio 2023

Il Sole 24 Ore 27 Gennaio 2023 di Antonio Iorio e Laura Ambrosi

Il consulente tecnico di parte di un imputato per reati economici e/o riciclaggio non è esonerato dagli adempimenti antiriciclaggio di adeguata verifica. A fornire questa interpretazione è la guardia di finanza nel corso di Telefisco.

Di sovente, nei procedimenti penali per reati economici e di riciclaggio viene nominato dalla difesa un consulente tecnico. È stato chiesto se, per queste ipotesi, in capo al professionista incaricato della consulenza, incombano adempimenti antiriciclaggio tenendo presente che un’eventuale segnalazione di operazione sospetta (all’esito dell’adeguata verifica) non avrebbe senso quanto meno per la compromissione del diritto di difesa del cliente nel procedimento penale.

La GdF ha premesso che secondo il parere reso nel mese di giugno 2006 dall’allora Uic, l’attività svolta dal consulente tecnico a seguito di un incarico dell’autorità giudiziaria (ad esempio, curatore fallimentare o consulente tecnico d’ufficio) era esclusa dall’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

Successivamente, le regole tecniche del Cndcec del gennaio 2019, nel caso di incarichi derivanti da nomine giudiziali, hanno previsto per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica l’acquisizione e la conservazione di copia della nomina da parte del giudice, così considerandosi assolti gli obblighi degli articoli 17 e seguenti dlgs 231/2007.

Analogamente, per la GdF, il consulente tecnico della difesa in un procedimento penale per reati economici e di riciclaggio. non è esonerato dagli obblighi antiriciclaggio.

Viene nella circostanza evidenziato che il Comitato di Sicurezza Finanziaria (parere 6/12/2018 relativo alle regole tecniche del Cndcec di giugno 2018), ha escluso la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto a cui operano sostanziali presunzioni di assenza di rischio di riciclaggio.

Premesso che l’adesione alla tesi del Cndcec da parte della GdF esaurirebbe gli adempimenti in questione con la conservazione da parte del professionista della nomina a consulente (e quindi alla fine si tratta di un adempimento non oneroso), la risposta lascia comunque perplessi.

Mal si comprende il senso di tale adempimento. I citati adempimenti antiriciclaggio dovrebbero essere finalizzati a prevenire (e nel caso a segnalare) eventuali manifestazioni illecite (in genere riciclaggio) da parte del cliente.

Nella specie la sospetta commissione di un reato economico o addirittura del riciclaggio è già “superata” perché nota a tutti, tanto da essere stato avviato un procedimento penale sulla vicenda.

È del tutto inconferente quindi, nella specifica vicenda, il timore della GdF (segnalato al tempo dal citato Comitato per altre circostanze) di individuare fattispecie «rispetto a cui operano sostanziali presunzioni di assenza di rischio di riciclaggio», in quanto già esiste una formale incriminazione del cliente per tali illeciti penali, per cui mal si comprende il motivo (ed il fine) di obbligare il professionista ad eseguire l’adeguata verifica, se non di sanzionarlo per l’eventuale inadempimento.

Si spera in una presa di posizione del Consiglio nazionale (a favore dei commercialisti).

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