Il committente risponde in solido anche delle ritenute
11 Novembre 2019
Il Sole 24 Ore 17 OTTOBRE 2019 di Giorgio Gavelli
LAVORO
La responsabilità solidale si estende sui mancati versamenti al fisco
Vietata la compensazione Vanno indicati i nomi dei lavoratori impiegati
Torna la responsabilità del committente per le ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera di appalti e subappalti. Nata con il Dl 223/2006, abrogata dal Dl 175/2014 è oggi ripescata dal decreto fiscale con un grado di farraginosità più elevato. Le modifiche non toccano l’articolo 29 del Dlgs 276/2003, in cui è disciplinata la responsabilità in solido del committente imprenditore con l’appaltatore e i subappaltatori per le retribuzioni, i contributi previdenziali e i premi assicurativi; viene, tuttavia, introdotto, per queste somme, un divieto di compensazione integrale nei versamenti, per cui i codici tributo non accetteranno più, nell’F24, alcuno scambio con altri crediti del contribuente.
In deroga all’articolo 17 del Dlgs 241/97, il nuovo articolo 17-bis prevede che in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio da parte di un sostituto d’imposta residente (sono esclusi i privati, ma vi rientrano enti pubblici e i condomini), le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato – comprese quelle per le addizionali regionali e comunali – operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice nel corso della durata del contratto sono versate dal committente. L’obbligo si riferisce alle somme riguardanti i soli «lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio» affidato, ma qui emerge una forte criticità. Infatti, lo stesso dipendente può aver lavorato per una pluralità di cantieri di pertinenza di committenti differenti. Per questo è previsto che committente e appaltatrice ricevano via Pec dalle imprese partecipanti all’appalto l’elenco nominativo dei dipendenti che hanno operato, con l’indicazione delle ore lavorate in quell’opera/servizio, e tutti i dati per riscontrare la correttezza del versamento e compilare l’F24. Infatti, è previsto che l’impresa che ha effettuato le ritenute versi al committente le somme necessarie almeno con 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza.
Il versamento avviene senza possibilità di operare compensazioni con crediti propri, indicando nell’F24 il codice fiscale del soggetto per cui il versamento è eseguito. Se entro la data prevista per il bonifico, l’impresa appaltatrice o affidataria vanta crediti per corrispettivi verso l’impresa committente, alla comunicazione via Pec può allegare la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme dovute (anche dalle subappaltatrici) con tali corrispettivi. Quindi, la responsabilità per le ritenute a carico delle imprese della filiera: è del committente se non versa quanto ricevuto nei termini, non comunica i dati del conto in cui ricevere le somme o esegue pagamenti alle imprese affidatarie senza trattenere gli importi da destinare al versamento delle ritenute; è delle imprese appaltatrici/subappaltatrici per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e in caso di mancato versamento al committente della provvista o di omissione dei dati necessari al versamento.
In tutti i casi in cui il committente non è messo nelle condizioni di effettuare il versamento deve sospendere il pagamento dei corrispettivi (senza temere azioni esecutive), vincolando le somme al pagamento delle ritenute “di rivalsa” e dandone comunicazione alle Entrate entro 90 giorni. Entro tale termine, infatti, è previsto il ravvedimento operoso da parte del committente, su richiesta e con onere a carico dell’appaltatrice/subappaltatrice inadempiente. Analoga comunicazione all’Agenzia è prevista, a cura delle imprese della filiera, qualora la committente non comunichi, entro 5 giorni, mediante Pec, l’avvenuto versamento delle ritenute nei termini.