Il bilancio decide l’azione verso i sindaci

9 Novembre 2018

Il Sole 24 Ore 6 SETTEMBRE 2018 di Patrizia Maciocchi

SOCIETÀ

La prescrizione decorre dal manifestarso delle perdite

Nell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci per la cattiva gestione della società, la prescrizione decorre da quando nel bilancio è riportata una perdita ingente percepibile da tutti i creditori. Né ad escludere le “colpe” dei sindaci basta il fatto che abbiano indicato nelle loro relazioni lo squilibrio patrimoniale, la sottocapitalizzazione, l’indebitamento e l’inadeguatezza dei fondi di ammortamento. Un’iniziativa “inutile” se poi il risultato è un bilancio in attivo, anche se raggiunto con artifizi, che attesta l’esistenza di utili la cui distribuzione tra i soci viene deliberata dall’assemblea. Il tutto senza obiezioni da parte degli organi sociali di gestione e di controllo.
Con la sentenza 21662/2018, la Cassazione conferma la maxi sanzione di circa un milione e mezzo di euro – in seguito all’azione di responsabilità promossa dal fallimento – a carico di amministratori e sindaci di una società cooperativa a responsabilità limitata. I giudici respingono un ricorso giocato soprattutto sul filo della prescrizione. Secondo i sindaci, infatti, l’orologio della prescrizione non doveva partire dal ’93, come affermato dalla Corte d’appello, ma dal 1990, anno in cui l’insufficienza patrimoniale era già evidente, grazie alla relazione nella quale era indicata la non corretta valutazione di alcune voci. Una situazione nota alle banche addirittura dall’89.
La Cassazione però non è d’accordo. A iniziare dalla consapevolezza del dissesto che non può riguardare solo gli istituti di credito ma deve essere comune a tutti i creditori e ai terzi in genere. I giudici chiariscono che non basta che il bilancio, scrupolosamente letto, evidenzi delle perdite, per rendere i creditori consapevoli dell’insufficienza patrimoniale. E questo proprio in conseguenza delle “regole” stesse (articolo 2426 del Codice civile) di redazione del documento contabile. I valori espressi nelle voci possono, infatti, non coincidere con quelli di mercato, essendo a volte superiori, altre inferiori. Il bilancio – ricorda la Suprema corte è la cartina di “tornasole”, il documento principe per informare creditori e terzi sulla situazione della società. Ed è dunque evidente che l’indicazione di un attivo o di un pareggio costituisce una notizia rassicurante e affidabile. E non basta l’alert dei sindaci nella relazione, se questi poi non si attivano per impedire agli amministratori di violare i principi contabili.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy