Frenata sulla cessione di ramo d’azienda

18 Gennaio 2019

Il Sole 24 Ore lunedì 24 DICEMBRE 2018 di Alessia Urbani Neri

IL PRINCIPIO

Serve il concreto trasferimento dell’intera organizzazione

Non è raro che, ai fini di una riorganizzazione aziendale, una società residente in Italia operi con l’impresa consociata estera singole transazioni: cessioni di ramo d’azienda commerciale; concessione in uso di asset immateriali come la lista clienti o il know how; contratti di distribuzione per la diffusione in esclusiva di beni.
Tali transazioni non vanno considerate singolarmente, ma nel loro complesso, potendo dissimulare delle vere e proprie cessioni di rami d’azienda. Pertanto, il Fisco per riqualificare un’operazione commerciale quale cessione di ramo di azienda, deve verificare che vi sia stato in concreto il trasferimento di un’intera organizzazione autonoma, che permetta l’esercizio attuale di un’attività d’impresa, idonea – anche solo potenzialmente – a generare una maggior capacità produttiva (Cassazione, sentenze 27290/17 e 17182/18).
In tal senso si è pronunciata la Ctp di Pavia nella sentenza 167/2/18 (presidente Tateo, relatore Rossanigo) affermando che l’interruzione anticipata di un contratto di distribuzione con trasferimento di un dipendente non configura cessione di ramo d’azienda.
Una società italiana aveva ceduto un proprio ramo commerciale a un’impresa svizzera, sua consociata, mantenendo la lavorazione e produzione dei beni, mentre le affidava la rivendita dei prodotti in via esclusiva nel mercato italiano, mettendo a disposizione della società svizzera, per tale operazione, parte del proprio personale. Dati gli scarsi margini di guadagno per insufficienti ricavi sulle vendite in Italia, la società estera aveva chiesto il recesso dal contratto dietro pagamento di un indennizzo. Il Fisco rettificava quindi il reddito d’impresa, rideterminando sia il valore di avviamento della cessione, sia il prezzo corrisposto a titolo di indennizzo per la risoluzione anticipata del contratto di distribuzione che dissimulava, a detta dell’ufficio, un trasferimento d’azienda.
La Ctr ha annullato l’accertamento. Per i giudici, la risoluzione del contratto non configura una cessione d’azienda per mancato trasferimento di un’unità economica in modo stabile, considerato che, a seguito della risoluzione, la società italiana ha interrotto il rapporto di lavoro con i dipendenti e l’impresa svizzera ha assunto nuovo personale. In definitiva, la risoluzione del contratto di distribuzione accompagnata dal licenziamento dei dipendenti non può configurarsi come cessione di ramo d’azienda, oltretutto con la prosecuzione dei rapporti commerciali tra le due imprese, il mantenimento in capo alla società estera della titolarità dei rapporti commerciali con l’estero e della produzione in capo alla società italiana.

Doing business in San Marino

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