Fermo amministrativo possibile sull’auto del manager a uso «misto»
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore 5 giugno 2023 di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza
L’utilizzo per altri fini mina l’indispensabilità per l’attività d’impresa
Il contribuente non è riuscito a dimostrare l’effettiva inerenza del veicolo
La Cgt di secondo grado delle Marche, con sentenza n. 163/3/2023, ha chiarito che la misura cautelare del fermo amministrativo può colpire anche l’autovettura dell’amministratore della società; ciò in quanto è onere del contribuente dimostrare in concreto l’indispensabilità del bene ai fini dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, non potendo considerare a priori il bene come strumentale all’attività d’impresa.
La normativa
L’istituto cautelare del fermo amministrativo colpisce la generalità dei beni mobili registrati e, in ogni caso, deve essere preceduto dalla preventiva comunicazione di intimazione a pagare, oltre che dalla regolare notifica degli atti della riscossione e impositivi. Sul punto, l’articolo 86 del Dpr 602/1973, come modificato dalla legge n. 98/2013, dispone che la misura cautelare non può essere disposta se – entro 30 giorni dalla notifica del preavviso – il contribuente fornisce la prova della strumentalità dei beni mobili registrati rispetto all’attività d’impresa o della professione da lui svolta. Il carattere strumentale deve essere, dunque, dimostrato dal contribuente, e sussiste quando il bene sia inserito nell’attività d’impresa, ossia dallo stesso dipendono i ricavi caratteristici dell’impresa e l’apposizione del fermo potrebbe pregiudicare o impedire il normale svolgimento dell’attività d’impresa o professionale.
L’autovettura, per essere strumentale, deve rientrare nei beni essenziali allo svolgimento dell’attività d’impresa o professionale, intendendo come tali quelli indispensabili all’esercizio dell’attività, posto che in assenza di questi, l’attività non può essere esercitata (in tal senso, Cassazione n. 31031/2018).
Il giudizio
Nel caso di autovetture ad uso promiscuo, il requisito dell’indispensabilità è di difficile individuazione, posto che il veicolo viene utilizzato anche per scopi personali del contribuente. Da ciò consegue che l’utilizzo per altri fini esclude la natura di bene strumentale in senso stretto e, quindi, il veicolo può essere assoggettato a fermo amministrativo.
Il contribuente si trova così a fornire una prova ulteriore rispetto alla presunzione che sorge dall’iscrizione del bene mobile nel registro dei cespiti ammortizzabili, in quanto deve essere provata l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa o della professione.
Tuttavia, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale di tale ultimo principio, da leggere in chiave qualitativa e non quantitativa, appare evidente che il requisito dell’indispensabilità debba essere valutato caso per caso, verificando l’appartenenza del bene all’organizzazione del lavoro e, quindi, che rientri effettivamente nello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale.
Nel caso di specie, i giudici hanno escluso la sussistenza del requisito, in quanto l’impresa si occupava di mera gestione immobiliare e, dunque, non è stata fornita la prova dell’indispensabilità dell’utilizzo del bene rispetto alla produzione di ricavi.