Favor rei sulla punibilità dell’Iva omessa
11 Dicembre 2017
Il Sole 24 Ore 22 Novembre 2017 di Laura Ambrosi
Cassazione. La soglia penale di 250mila euro si applica anche per i fatti ante 2015
Deve essere annullata la sentenza di condanna del contribuente che ha omesso il versamento dell’Iva per un importo inferiore alla nuova soglia penale di 250.000 euro, perché il reato non sussiste.
A confermare questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 52822 depositata ieri.
Il fatto
Un contribuente veniva condannato dal Tribunale alla pena di 4 mesi di reclusione per omesso versamento dell’Iva (ex articolo 19 ter, Dlgs 74/2000) di poco più di 220.000 euro relativi al 2008.
L’imputato ricorreva in Cassazione lamentando l’omessa valutazione dell’assenza di colpevolezza oltre alla mancanza di motivazione.
L’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, a seguito delle modifiche apportate dal decreto 158 del 2015 (in vigore dal 22 ottobre 2015), prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta.
La precedente soglia penale di 50.000 euro (innalzata in realtà a 103.291,18 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014), è stata così innalzata a 250.000 euro.
Le modifiche sono applicate anche a chi ha commesso un fatto di omesso versamento prima dell’entrata in vigore della nuova norma, in applicazione del favor rei, secondo il quale se la fattispecie di reato subisce un’attenuazione, essa si applicherà anche per le violazioni commesse in precedenza.
La decisione
La Cassazione, nella specie, ha rilevato che la nuova soglia penale di 250.000 euro, applicabile anche al passato, non era stata superata. Ne conseguiva così che la sentenza doveva essere annullata per insussistenza del reato.
In tale contesto va segnalato che i giudici di legittimità con una pronuncia del 2016 (n. 9936/2016) hanno anche affermato che dopo l’innalzamento della soglia di punibilità per l’omesso versamento Iva, la pena deve essere ridotta in quanto l’illecito consumato risulta meno grave rispetto al passato.
La Cassazione, in altre parole, ha ritenuto che occorre riscontrare l’entità dell’imposta evasa rispetto alla nuova soglia, con la conseguenza che, ove il reato rimane sussistente, la sanzione va, nel caso, congruamente rideterminata.