Fatture soggettivamente inesistenti a rilevanza penale ridotta

8 Maggio 2019

Il Sole 24 Ore 18 APRILE 2019 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Cassazione

L’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti non integra alcun reato ai fini delle imposte dirette: si tratta, infatti, di un costo realmente sostenuto relativo a servizi o beni effettivamente scambiati. La violazione può integrare solo il reato ai fini Iva. Così la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 16768 depositata ieri. La vicenda trae origine dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal gip nei confronti di un imprenditore per il reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, l’impresa aveva dedotto costi per prestazioni di lavoro occasionale svolte, in realtà, da soggetti diversi da quelli emittenti la fattura. Il Tribunale del riesame confermava la misura cautelare e l’indagato ricorreva in Cassazione, lamentando l’irrilevanza penale della condotta. Infatti, il contribuente aveva registrato fatture riferite a prestazioni realmente avvenute e pagate, sebbene fatturate da un soggetto estraneo. Mancava quindi l’evasione dell’imposta. La Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture riferite a prestazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000) ai fini delle imposte dirette è integrato solo in due specifiche ipotesi, ossia quando: si tratta di una inesistenza oggettiva delle prestazioni o dei beni indicati nei documenti; il corrispettivo è diverso totalmente o integralmente rispetto al costo sostenuto. Solo con riguardo all’Iva, invece, il reato è integrato anche con l’inesistenza soggettiva, ossia relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione o ceduto i beni e quello indicato in fattura. L’indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è indifferente ai fini Iva, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell’aliquota e, conseguentemente, sull’entità dell’imposta che l’acquirente può detrarre. Nella specie, il Tribunale del riesame aveva confermato la misura cautelare senza considerare che la violazione contestata non riguardasse l’Iva. La decisione è particolarmente importante poiché di sovente sia la Guardia di Finanza, sia alcune procure, in presenza di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti non dando rilevanza sostanziale alla violazione, ritengono sussistente il delitto in questione, previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000, anche ai fini delle imposte sui redditi. In realtà si tratta di un costo deducibile e quindi non c’è alcun risparmio fiscale indebito. Peraltro, ancorché non fosse oggetto della pronuncia, alla luce dell’orientamento ora espresso dai giudici di legittimità, si ritiene che se la fatturazione soggettivamente inesistente non ha rilevanza neanche ai fini Iva, perché ad esempio si tratta di operazione comunque sottoposta al regime del reverse charge o di operazioni esenti, il delitto non sia configurabile per nessuna imposta, non sussistendo alcuna forma di evasione.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy