Esterovestizione accertata con controllo indiretto dall’Italia

2 Dicembre 2020

Il Sole 24 Ore 14 novembre 2020 di Enrico Holzmiller

CTR LOMBARDIA

La Commissione ha deciso il caso considerando l’influenza dominante

Il tema dell’esterovestizione tocca da sempre un equilibrio delicato, tra la legittima libertà di stabilimento al di fuori dello Stato di residenza, e la necessità, da parte degli Stati, di evitare delocalizzazioni all’estero, strumentali al solo abbattimento della materia imponibile.

Il tema è stato oggetto della sentenza dalla Ctr Lombarda-Brescia n. 7078/16 (depositata lo scorso 12 giugno).

I giudici affrontano il caso di una società considerata esterovestita, con sede legale in Lussemburgo ma ritenuta soggetto di imposta italiana fittiziamente collocato all’estero.

La Ctr introduce il tema, richiamando gli elementi essenziali alla base della disposizione contenuta nell’articolo 73 Tuir, commi 3 e 5 bis. Il comma 5 bis prevede una presunzione relativa (superabile con elementi probanti di segno opposto) dell’esistenza di una localizzazione estera fittizia laddove «società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2559, comma 1, del Codice civile» in società italiane (ex articolo 73, comma 1, lettere a e b) alternativamente:

siano controllate, anche indirettamente, da residenti in Italia;

siano amministrate da un board composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.

Partendo da questi presupposti, la Ctr rileva che la società lussemburghese (Alfa) rientra appieno in tale fattispecie, difatti:

la compagine sociale della stessa risulta posseduta da due holding (Beta e Gamma) di diritto olandese, a loro volta facenti capo ad una persona straniera ma residente stabilmente in Italia (Theta);

la società olandese ha il controllo di fatto di una srl italiana (Delta).

A sottolineare l’esistenza della presunzione circolare di cui al richiamato comma 5-bis, risulta che Beta abbia una sede secondaria in Italia, nello stesso domicilio della residente Delta. L’unico motivo di difesa da parte della società contribuente consiste nell’esistenza di una partecipazione diretta, di Alfa (Lux) in Delta (It) inferiore al 50%, con ciò non potendo sussistere – secondo la ricorrente – un controllo partecipativo che avalli la richiamata presunzione di esterovestizione.

La società ha fatto erroneamente affidamento sul tenore letterale della disposizione, ove il comma 5-bis, nel riferire in merito alla partecipazione detenuta dal soggetto estero (Alfa) nella società italiana (Delta), non esplicita che essa possa avvenire anche indirettamente, a differenza di quanto invece precisato alla successiva lettera “a” del medesimo comma, con riguardo alla compagine sociale (Theta) della società straniera (Alfa).

Va tuttavia considerato che il richiamo all’articolo 2359 del Codice civile, effettuato dall’articolo 73 Tuir, comma 5bis, ricomprende anche la cosiddetta influenza “dominante”, che non necessariamente deve evincersi in una partecipazione di controllo diretta. La Ctr, sulla base della ricostruzione ed in relazione all’esistenza di documenti extracontabili prodotti dall’Ufficio, arriva a definire l’esistenza di un controllo di fatto (di soggetti italiani nella società lussemburghese), confermando pertanto l’ipotesi di esterovestizione.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy