Eccessiva onerosità: l’inerenza è qualitativa

10 Gennaio 2023

Il Sole 24 Ore lunedì 12 dicembre 2022 di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

La Ctp di Padova, con sentenza 309/2/2022 (presidente e relatore De Rosa), ha ribadito il consolidato principio secondo cui, in caso di contestazione per presunta eccessiva onerosità del costo della materia prima, il relativo disconoscimento dell’inerenza operato dall’agenzia delle Entrate è legittimo solo se il giudizio è in chiave qualitativa e non quantitativa.

Il caso riguarda una contestazione di indeducibilità per presunta eccessività del costo della materia prima (olio), sostenuta da un fabbricante di grissini; nel corso dell’attività istruttoria è emerso che , per altri procedimenti, il cedente ha emesso delle fatture per operazioni inesistenti. A fronte di tali rilievi, sollevati nei confronti di altri soggetti, l’ufficio ha disconosciuto parte dell’acquisto della materia prima effettuata dal cessionario, rilevando un presunto difetto di inerenza del costo.

I giudici di primo grado, con una motivazione condivisibile, hanno rilevato che la pretesa erariale è infondata, in quanto basata su un’applicazione errata del principio di inerenza. E infatti, la giurisprudenza di legittimità afferma che sono inerenti le spese che rientrano qualitativamente nella sfera dell’impresa e che da essa discendono (Cassazione, 9289/2019 e 3170/2018). In sostanza, il costo deve essere sostenuto con lo scopo di fornire un’utilità, diretta, indiretta o anche solo potenziale, all’attività d’impresa. Ciò si traduce nella verifica della coerenza a livello generale delle spese sostenute dal contribuente.

Doing business in San Marino

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