È valida la vendita perfezionata anche via telefono o WhatsApp

5 Luglio 2021

Il Sole 24 Ore 23 giugno 2021 di Luca Davini

I REQUISITI DI FORMA

Ma i singoli Stati aderenti alla Convezione di Vienna possono imporre la forma scritta anche per i contratti internazionali 

Esaminando i requisiti di forma del contratto di vendita internazionale di merci sulla base delle disposizioni della Convenzione di Vienna (Cisg), si nota che essa ha introdotto un sistema uniforme di regole sulla vendita internazionale a vantaggio degli scambi commerciali tra imprese, che si trovano quindi a operare in un quadro legale comune in cui vigono norme più appropriate per il commercio internazionale rispetto alle singole normative nazionali.

Tra tali regole vi è la libertà di forma del contratto: infatti, secondo la convenzione il contratto di vendita, le sue modifiche e perfino il suo scioglimento non sono soggetti a requisiti di forma (articoli 11 e 29 della Cisg), il che costituisce senza dubbio una regola tra le più adatte al modo di fare affari delle imprese. Tale assoluta libertà di forma (la cosiddetta informalità del contratto) copre sia i requisiti di validità del contratto sia la prova del contratto stesso, che non è quindi soggetta ai limiti processuali delle normative nazionali. Per esempio, in Italia sono posti limiti alla prova testimoniale in materia di contratti nazionali.

Si tenga presente tuttavia che alcuni Stati hanno posto riserve sulla libertà di forma (ad esempio la Russia) richiedendo in sostanza che venga rispettata la loro forma nazionale per concludere una vendita internazionale (normalmente si tratta della forma scritta). Per questo motivo, occorrerà di volta in volta verificare la presenza di queste riserve, poiché in tal caso il contratto per essere valido dovrà tassativamente essere concluso secondo la forma prevista dalla legge nazionale della parte avente sede nel Paese che ha espresso la riserva.

Ne consegue che, secondo gli articoli 11 e 29 della convenzione, un contratto di vendita internazionale potrà essere validamente perfezionato verbalmente, telefonicamente, via email e perfino attraverso uno scambio di brevi messaggi di testo (sms) o tramite le app che offrono servizi di messaggistica istantanea (ad esempio WhatsApp), modalità questa molto diffusa in certi settori merceologici. Pertanto, per fare un caso pratico, una vendita di vini perfezionata via telefono o tramite WhatsApp sarà pienamente valida, ma solo nel caso in cui la convenzione si applichi pienamente al rapporto commerciale tra le parti. Per quanto la forma del contratto di vendita internazionale sia libera, occorre tuttavia evidenziare che la Cisg non regola i requisiti soggettivi delle parti contrattuali, vale a dire la loro capacità a contrarre, a stipulare il contratto. Questa capacità, costituita in particolare (ma non solo) dal disporre del potere di firmare il contratto, andrà verificata secondo il diritto nazionale applicabile caso per caso insieme alla convenzione (e cioè, come visto in precedenza, secondo la legge applicabile al contratto scelta dalle parti o secondo la legge applicabile al contratto in mancanza di scelta espressa dalle parti nel testo dell’accordo).

Doing business in San Marino

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