E-fattura con San Marino, verifica dell’Agenzia per la detrazione Iva

14 Settembre 2021

Il Sole 24 Ore 6 agosto 2021 di Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Anche il reverse charge sarà applicabile dopo l’ok dei controlli preventivi

Confermata la centralità dei servizi di consultazione delle Entrate per il funzionamento della fatturazione elettronica nell’interscambio italo-sammarinese (facoltativa da ottobre 2021 e obbligatoria, ma solo per le cessioni/acquisti di beni, dal 1° luglio 2022). È quanto prevedono le regole tecniche contenute nel provvedimento 211273 del 5 agosto, emanato in base all’articolo 21 del Dm 21 giugno 2021, per dare attuazione alle disposizioni che dal 1° ottobre 2021 disciplineranno i rapporti con la Repubblica di San Marino.

Dal portale «Fatture e corrispettivi», l’operatore nazionale potrà infatti visualizzare non solo i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute con operatori di tale Stato, ma ottenere anche le informazioni sull’esito dei controlli delle fatture di vendita/acquisto. Per le cessioni a San Marino, la verifica positiva da parte dell’ufficio tributario estero legittima il regime di non imponibilità Iva. L’articolo 3 del Dm prevede che il controllo sia eseguito entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura e che, in caso di esito negativo, il soggetto nazionale regolarizzi l’operazione operando la variazione ex articolo 26 del Dpr 633/1972 nei trenta giorni successivi. Se è eseguita entro tale termine, la regolarizzazione non comporta il pagamento di interessi né di sanzioni. Per gli acquisti da fornitori sammarinesi, l’informazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dalla direzione provinciale delle Entrate di Pesaro-Urbino (competente in materia) sulle fatture elettroniche trasmesse dall’ufficio di San Marino consente al cessionario nazionale di esercitare la detrazione dell’Iva (in caso di cessioni con addebito dell’imposta, ai sensi dell’articolo 7 del Dm) ovvero di procedere all’assolvimento del tributo mediante applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cessioni senza addebito Iva, ex articolo 8 del Dm). È confermato che le regole tecniche di predisposizione/trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche sono quelle stabilite dal provvedimento 30 aprile 2018 e successive modifiche, così come confermata è la funzione del Sistema d’interscambio (Sdi).

Le regole tecniche richiamano la possibilità di emettere fattura elettronica anche per le prestazioni di servizi nei confronti dei soggetti sammarinesi, i quali la riceveranno dal proprio ufficio tributario che a sua volta la riceverà dallo Sdi. Per i servizi, l’e-fattura sarà facoltativa anche a regime (1° luglio 2022) e potrà essere emessa in tale formato per le prestazioni territorialmente rilevanti fuori Ue, come espressamente previsto dall’articolo 20 del decreto del 21 giugno.

Doing business in San Marino

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