E-fattura con San Marino senza indicazione del valore dell’aliquota

7 Novembre 2022

Il Sole 24 Ore 18 ottobre 2022 di Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

L’operatore del Titano va segnalato con le cinque cifre senza la sigla «SM»

Dal 1° luglio 2022 l’utilizzo obbligatorio della fattura elettronica, da veicolare tramite Sistema di interscambio (Sdi), per tutte le operazioni da e verso operatori di San Marino può generare particolari criticità non tanto nella popolazione delle informazioni richieste dal tracciato xml, quanto nella verifica relativa alle vidimazioni eseguite dall’Ufficio delle Entrate della Repubblica di San Marino.

In particolare, la questione si può porre relativamente alle cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino, le quali costituiscono operazioni non imponibili Iva, in quanto equiparate alle cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del Dpr 633 del 1972, in presenza di una duplice condizione: il cessionario sammarinese deve essere un soggetto passivo d’imposta e l’Ufficio tributario di San Marino deve avere certificato la regolarità del documento emesso.

Non è quindi sufficiente, che il Sistema di interscambio non abbia scartato il tracciato Xml emesso dal soggetto passivo nazionale nei confronti del cliente operatore sanmarinese. Avere ottenuto infatti una ricevuta di consegna da parte di Sdi, quindi senza alcuna rilevazione di un codice errore, non determina, come conseguenza diretta e necessaria, il fatto che la certificazione fiscale dell’operazione risulti perfezionata.

Infatti, l’operatore economico italiano è tenuto a visualizzare telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino collegandosi al portale «Fatture e corrispettivi» dell’agenzia delle Entrate nazionale, e consultando le informazioni circa il singolo tracciato trasmesso.

Occorre quindi verificare l’esito, inteso come vidimazione regolarmente rilasciata da San Marino a valle del controllo, da completarsi entro quattro mesi, circa il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione e convalida della regolarità della fattura. In caso di esito negativo, l’operatore italiano è chiamato, nei trenta giorni successivi, ad emettere nota di variazione senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Sul portale italiano «Fatture e corrispettivi» l’emittente vedrà l’annotazione «San Marino – vidimazione negata» nelle informazioni relative alla fattura. Considerando che il flusso per lo Sdi risulta tuttavia correttamente completato dal punto di vista tecnico, l’operatore italiano sarà chiamato a regolarizzare l’operazione con lo Sdi italiano, emettendo innanzitutto nota di variazione con indicazione del medesimo cessionario della fattura originaria ma il codice destinatario convenzionale a sette «X» e non quello dell’ufficio sanmarinese Hub-Sm; successivamente, dovrà riemettere la fattura correggendo i valori che hanno determinato l’esito negativo e indirizzandola, in questo caso, al codice destinatario dell’Ufficio delle entrate di San Marino. In questo senso, sarebbe opportuno avvalersi di meccanismi informatici che rendano quanto più automatizzato possibile il controllo circa l’esito, interfacciandosi con il portale delle Entrate e limitando potenziali profili sanzionatori.

Un errore frequente riscontrato risiede nell’indicazione dell’imposta in fattura; tutte le righe del tracciato Xml devono invece riportare AliquotaIva=0.00 e un valore di Natura (tipicamente N3.3 «Non Imponibili – cessioni verso San Marino»). Altro errore frequente quello della non corretta indicazione nel tracciato Xml della partita Iva dell’operatore sanmarinese, che va compilata con le cinque cifre non riportando la sigla del Paese «SM» nello stesso campo.

Doing business in San Marino

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