Dividendi a bilancio nell’anno di delibera

8 Febbraio 2017

Il Sole 24 Ore 03 Gennaio 2017 di Franco Roscini Vitali

Contabilità. L’impatto del principio Oic 15 in base al quale si iscrivono simultaneamente nello stesso esercizio debiti e crediti

La regola può essere applicata retroattivamente in rapporto a precedenti annualità

La versione aggiornata del principio contabile Oic 21 “Partecipazioni” contiene una novità che, in alcuni casi, impone alle società che detengono partecipazioni di cambiare la metodologia di rilevazione dei dividendi provenienti da società controllate.
La precedente versione del principio contabile prevedeva che, nel caso di dividendi da società controllate, la loro rilevazione potesse essere anticipata (facoltà) all’esercizio di maturazione dei relativi utili se il bilancio era stato approvato dall’organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante.
Inoltre, il principio precisava che le società controllanti, a condizione che avessero il pieno dominio sull’assemblea della controllata, potevano anticipare la rilevazione del dividendo anche sulla base della proposta di distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente alla decisione degli amministratori della controllante che approvano il progetto di bilancio.
Queste previsioni erano applicabili sino ai bilanci 2015, mentre le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
Nella nuova versione del principio contabile è stata eliminata la possibilità di rilevare i dividendi da società controllate già nell’esercizio di maturazione degli utili se il bilancio della controllata è stato approvato dall’organo amministrativo della stessa anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante: pertanto la controllante iscrive il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata, in sostanza nell’esercizio della delibera assembleare di distribuzione. Medesima eliminazione riguarda la rilevazione anticipata nel caso di pieno dominio sull’assemblea.
La modifica, eliminando un’eccezione, allinea la rilevazione del credito con quanto prevede l’Oic 15 in materia di rilevazione dei crediti che, se originati da ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi, sono iscrivibili in bilancio se sussiste il titolo agli stessi, ossia se rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società. Infatti, il paragrafo 30 del principio Oic 15 precisa che i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (per esempio, per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società. Le disposizioni di prima applicazione del principio contabile precisano che le società che in passato hanno rilevato i dividendi in base alla precedente versione dell’Oic 21 possono applicare le nuove disposizioni retrospettivamente.
Per il principio contabile Oic 29 si ha “applicazione retroattiva” quando il nuovo principio contabile è applicato anche a eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato, e “applicazione prospettica” quando il nuovo principio è applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile.
Pertanto, sono possibili due comportamenti, uno più semplice e un altro più complesso. Con il primo comportamento, la società applica la nuova regola “prospetticamente”, ossia a partire dal bilancio 2016 e, pertanto, non contabilizza alcun dividendo in tale bilancio, perché quelli deliberati dalle controllate nel 2016 erano già contabilizzati “per maturazione” nel bilancio 2015. In tale situazione il conto economico 2016 non rileva alcun dividendo, limitatamente a quelli già rilevati “per maturazione”.
Con il secondo comportamento, la società applica la nuova disposizione “retrospettivamente” ( retroattivamente). Pertanto, elimina in sede di apertura dei conti al 1° gennaio 2016 l’effetto della contabilizzazione dei dividendi deliberati nel 2016 già effettuata nell’esercizio 2015: l’eliminazione avviene in contropartita con le voci del patrimonio netto. Successivamente, contabilizza nel conto economico dell’esercizio 2016 i dividendi la cui distribuzione è stata deliberata dalle controllate nel 2016. Medesima operazione nel bilancio “comparativo” 2015, riprendendo i dati del bilancio 2014. Ovviamente nulla cambia per le società che in passato non si erano avvalse della facoltà di rilevazione anticipata dei dividendi da controllate.

Doing business in San Marino

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