Deforestazione, controlli rafforzati su più beni
9 Ottobre 2026
Il Sole 24 Ore 19 Settembre 2026 di Anna Girotto e Benedetto Santacroce
A poco più di tre mesi dall’applicazione del regolamento europeo sulla deforestazione (Eudr), cambiano le regole che identificano i prodotti interessati dalla normativa (impedire l’immissione, sul mercato Ue o l’esportazione, di beni associati a deforestazione e degrado forestale). Dal 18 settembre 2026, entra infatti in vigore il regolamento delegato (UE) 2026/2102, pubblicato il 17 settembre, che modifica l’Allegato I del Regolamento (Ue) 2023/1115, aggiornando l’elenco delle materie prime e dei prodotti soggetti agli obblighi Eudr.
Per le imprese di grandi e medie dimensioni e per le micro e piccole imprese già soggette alla normativa europea sul legno, gli obblighi scatteranno dal 30 dicembre 2026; per le altre micro e piccole imprese dal 30 giugno 2027.
La modifica dell’Allegato I introduce nuovi prodotti nello scopo del Regolamento Eudr e ne esclude altri, con importanti precisazioni. Tra i prodotti che vengono inclusi ci sono le lingue di bovini congelate, finora escluse, a differenza di quelle fresche. Sono, inoltre, inclusi il caffè solubile, oltre a ulteriori derivati dell’olio di palma, quali prodotti della filiera oleochimica. Tra questi, rientrano, ad esempio, determinati oli modificati, glicerolo, alcoli, acidi, esteri, saponi e altri prodotti chimici ottenuti da olio di palma. Per i nuovi prodotti introdotti dal Regolamento delegato, gli obblighi Eudr decorreranno dal 30 dicembre 2027.
Il provvedimento elimina invece dall’Allegato I i cuoi e le pelli di bovini, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata e altri lavori di gomma vulcanizzata. Per i pneumatici rigenerati, lo scopo del Regolamento viene ristretto ai nuovi battistrada in gomma. Sono escluse le fave di soia destinate alla semina e i sedili per veicoli aerei e autoveicoli.
Sono poi date indicazioni su alcuni casi che avevano generato dubbi interpretativi.
Per specifiche voci dell’Allegato I sono escluse le merci che rientrano nella definizione di rifiuto e i prodotti usati o di seconda mano. Sono inoltre esclusi i campioni di valore e quantità trascurabili, quando la loro presentazione e quantità li rendono inutilizzabili per finalità diverse dalla valutazione del prodotto, e i prodotti destinati a esami, analisi o prove, se consumati, distrutti, conservati o restituiti esclusivamente per tali attività.
Sono, inoltre, esclusi i materiali da imballaggio e gli imballaggi, anche riutilizzabili, utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto importato o esportato e presentati insieme a tale prodotto.