Deduzione tramite iscrizione contabile
7 Giugno 2023
Il Sole 24 Ore 11 maggio 2023 di Luca Galani
PERDITE SU CREDITI
Nei fallimenti c’è tempo sino a fine procedura
Nel caso delle perdite su crediti “automatiche”, la deduzione segue l’imputazione in bilancio. Se il debitore si trova in una procedura concorsuale o qualora il credito sia di modesto importo, l’impresa è libera di scegliere il momento in cui dedurre la perdita, iscrivendo l’importo al conto economico.
L’articolo 13 del Dlgs 147/2015 stabilisce che la deduzione delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e assimilate (accordi di ristrutturazione omologati e piani attestati) e delle perdite di modesto ammontare (valore unitario inferiore a 2.500 euro, elevato a 5.000 euro per le imprese con fatturato superiore a 100 milioni), scaduti da oltre sei mesi, si considera correttamente effettuata nell’esercizio di imputazione in bilancio anche se successivo al periodo di imposta o quando, in base all’articolo 101 del Tuir, si ritengono verificati gli elementi certi e precisi.
L’imputazione contabile della perdita non deve, però, effettuarsi oltre l’esercizio in cui si è operata, o si sarebbe dovuta operare, la cancellazione del credito secondo corretti principi contabili.
Ciò avviene, in particolare, a seguito della prescrizione del credito oppure in presenza di una rinuncia al credito o anche di una transazione con il debitore (che implica la rinuncia a riscuotere una parte del credito) e, infine, in caso di atti di cessione del credito con il trasferimento dei relativi rischi.
La risposta 12/2018 ha precisato che, in caso di fallimento del debitore, l’evento che fa scattare l’obbligo di cancellazione del credito (termine ultimo per la deduzione della perdita) è costituito dalla chiusura della procedura concorsuale.
Per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2023, occorre pertanto verificare che per le perdite “automatiche” non ancora imputate a conto economico (anche mediante svalutazioni o accantonamenti) non risultino scaduti, entro la fine del decorso esercizio, i termini per la cancellazione.
Qualora l’iscrizione nel conto economico e la conseguente deduzione non vengano effettuate neppure nell’esercizio in cui si sono verificati i presupposti per la cancellazione del credito, la deduzione stessa non sarà più consentita. A meno di non ricorrere alla correzione dell’errore contabile (risposta 12/2018), adottando, per le società con revisione legale, le nuove regole semplificate previste dal decreto legge 73/2022 per dedurre gli oneri risultanti dalla “correzione”.