Deducibili i costi solo con inerenza documentata

11 Aprile 2023

Il Sole 24 Ore 23 marzo 2023 di Enrico Holzmiller

L’utilità dei servizi infragruppo deve essere determinabile e certa

L’effettiva utilità e l’oggettiva determinabilità sono elementi essenziali per la deducibilità dei costi intercompany. È questa la conclusione della Cgt di II grado della Lombardia, con la sentenza 4299/22. La vicenda trae origine da una contestazione dell’ufficio nei confronti di una stabile organizzazione italiana di società avente sede nella Repubblica Ceca e riguarda la deducibilità di costi per servizi che la casa madre ha svolto nell’interesse della filale italiana. Il primo grado si era chiuso con sentenza a favore della contribuente.

L’Ufficio, alla base dell’asserita indeducibilità di tali costi, aveva rilevato le seguenti criticità in capo alla stabile organizzazione:

assenza di un accordo (si suppone scritto, ma la sentenza non lo precisa) valido e vincolante;

genericità della descrizione indicata nell’oggetto delle fatture e la sintetica descrizione delle operazioni contenuta negli internal orders che non riportavano in modo dettagliato la natura, la qualità e la quantità dei servizi oggetto dell’operazione;

il prospetto riguardante i costi orari medi del personale della casa madre e le ore impiegate per il supporto alla filiale estera italiana non consentiva una concreta misurazione delle ore di lavoro effettivamente svolte;

alcuni dei servizi resi dal personale, come descritti, si sostanziavano in una duplicazione di funzioni già svolte a livello locale in Italia così come individuabili dal relativo organigramma:

mancanza di una certificazione emessa da una società di revisione per accertare l’operato del gruppo in termini di effettivo sostenimento, congruità e correttezza delle ripartizioni di costo.

I giudici lombardi, preso atto delle criticità rilevate dall’Ufficio, ricordano anzitutto che in base all’articolo 109 del Tuir le componenti negative del reddito sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito. Ciò che risulta decisivo, quindi, è il collegamento tra la spesa e l’attività di impresa. Il requisito dell’inerenza – continua la Corte – esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa.

Volendo calare questo concetto nell’ambito dei servizi infragruppo – continuano i giudici – ai fini della deducibilità del costo sostenuto è necessario che i servizi erogati siano di effettiva utilità (a favore del soggetto che li riceve e ne sostiene le spese) e che quest’ultima – utilità – sia obbiettivamente determinabile e adeguatamente documentata, con rigorosi criteri di allegazione, attendibilità e prova.

Tenuto conto delle riflessioni appena formulate, e applicandole al caso trattato, i giudici giungono a una conclusione negativa, accogliendo l’appello delle Entrate e ribaltando il giudizio di primo grado. In particolare, ciò che ha determinato la decisione della Corte è stata l’inesistenza di dati e documenti atti a quantificare in modo oggettivo tali servizi e, soprattutto, le chiavi di allocazione degli stessi (e dei relativi costi) in capo alla stabile organizzazione italiana. L’inesistenza di un accordo convenzionale che fornisca, a priori, criteri di quantificazione dei servizi, impedisce di stimare le ore di costo addebitate.

Doing business in San Marino

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