Decreto Legge 14 gennaio 2022 nr 3 – Rafforzamento delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID -19

7 Febbraio 2022

Si allega il testo completo dell’ultimo Decreto Legge in tema di COVID  segnalando che l’Allegato 2 presenta un’utile tabella riassuntiva delle disposizioni con i riferimenti temporali.

DL3-2022+All

Si evidenziano i seguenti punti:

Viene introdotta la certificazione base (green pass base) e quella rafforzata (green pass rafforzato).

GREEN PASS BASE: La certificazione base (green pass base) viene rilasciata nei seguenti casi: avvenuta vaccinazione che ha validità 270 giorni a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose); ulteriori 270 giorni dopo la somministrazione della dose booster; avvenuta guarigione da meno di 180 giorni; il tampone antigenico rapido nelle ultime 48 ore o molecolare nelle ultime 72 ore. Non è più valida ai fini della certificazione la conta anticorpale.

GREEN PASS RAFFORZATO: La certificazione rafforzata (green pass rafforzato) viene rilasciata nei seguenti casi: avvenuta vaccinazione o guarigione nei 150 giorni precedenti. Tale validità entra il vigore il 1 febbraio 2022 (art. 6 comma 1).

Ai soggetti che in seguito a vaccinazione o a guarigione sia scaduta la validità delle certificazioni, la presentazione di documento attestante la prenotazione per la somministrazione della dose vaccinale è considerata equivalente alla proroga della validità degli stessi documenti fintanto che la Direzione Generale ISS non abbia dichiarato esaurite le code di prenotazioni vaccinali (art. 9 comma 3).

USO DELLA MASCHERINA: La mascherina è obbligatoria in tutti i locali chiusi aperti al pubblico. È obbligatoria la mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico, nei luoghi chiusi (inclusi i posti di lavoro) in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento di almeno 1,5 metri, a tutti gli operatori a contatto con il pubblico dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari e delle attività di somministrazione di cibi e bevande. È consigliato utilizzare la mascherina anche all’aperto, ed è obbligatoria qualora non sia possibile rispettare il distanziamento (art. 3).

LOCALI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO: Ogni locale aperto al pubblico deve rispettare il limite di accesso tale da assicurare il mantenimento di almeno 1,5 metri di distanza interpersonale e costante ed è vietata la messa a disposizione di quotidiani e riviste. Le medie e grandi strutture hanno come numero massimo 1 persona ogni 15 metri quadrati di superficie di vendita (art. 4).

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO: L’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, ad esclusione dei lavoratori delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e strutture ricettive che devono avere la certificazione base, è consentito senza la presentazione di alcuna documentazione (art. 11).

I datori di lavoro privati devono riorganizzare la propria attività prevedendo, in ogni caso possibile e compatibile con l’attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio per almeno il 20% del personale o altre misure ovvero la fruizione di ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai Contratti Collettivi.  Sono altresì obbligati a prevedere un adeguato distanziamento fra i dipendenti rimasti in azienda e l’utilizzo continuo della mascherina FFP2 nel caso non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale continuo di almeno 1,5 metri. 

Il datore di lavoro è autorizzato, qualora lo ritenga utile ad esempio in seguito a contagi interni alla struttura a richiedere ai propri dipendenti l’effettuazione di un tampone (a spese dell’azienda) per evitare il rischio di contagi. Il lavoratore impossibilitato ad accedere al posto di lavoro causa mancanza di tale documento ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e l’assenza può essere coperta tramite ferie o altri congedi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi oppure da permessi non retribuiti.

Art.24, 25, 28 : Viene identificata la modalità di remunerazione del genitore che assiste il minore o disabile non autosufficiente in quarantena; vengono stabilite le misure a tutela della maternità; viene stabilito un permesso parentale straordinario per nuclei conviventi.

Doing business in San Marino

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