Decreto Legge 29 Ottobre 2020 nr 193 – Disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19

9 Novembre 2020

In allegato il testo completo del Decreto Legge nr 93 del 29 ottobre 2020 del quale si evidenziano gli articoli più importanti. Si suggerisce la lettura integrale del documento in quanto reca indicazioni importanti sia per le imprese che per i cittadini:

Art. 1: Disposizioni generali

  • Obbligo contattare il medico di base in caso di sintomi (37,5°)
  • Obbligo di indossare CORRETTAMENTE mascherina in luoghi chiusi aperti al pubblico e luoghi aperti qualora non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il parafiato in plexiglass non è consentito.
  • Obbligo di avere sempre la mascherina con sé. Raccomandato l’utilizzo anche all’interno di abitazioni private se in presenza di non conviventi.
  • I locali aperti al pubblico hanno l’obbligo di mettere a disposizione gel igienizzante, garantire il distanziamento, l’utilizzo della mascherina e curare l’igiene degli spazi comuni.
  • Fortemente raccomandato limitare l’ingresso in modo da garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
  • Ogni attività deve essere chiusa al pubblico dalle ore 24:00 alle ore 4:30
  • In tutti i locali nei quali vengono somministrati cibi e bevande è obbligatorio esporre con un cartello il numero massimo di clienti contemporaneamente ammessi in modo da consentire il mantenimento delle distanze di sicurezza. Possono essere serviti unicamente i clienti che trovano posto al tavolo, con un massimo di 6 persone per tavolo (numero superabile se sono conviventi). È ammessa la consumazione al banco ma solo se garantito il distanziamento. Vietato mettere a disposizione quotidiani, carte e giochi.
  • Conferenze, i congressi o similari, sono consentiti secondo le modalità presviste al comma 4 dell’articolo 1.
  • Vietate feste anche in luoghi privati al di sopra delle 6 persone, che può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti siano membri di un unico nucleo di conviventi.
  • Sono sospese tutte le discipline sportive collettive o individuali di contatto amatoriali e agonistiche; sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive. 
  • Per le palestre e piscine private, centri benessere, spa, scuole di ballo e scuole di danza è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale nonché delle misure di contenimento di cui all’Allegato 2 in assenza delle quali le forze dell’ordine procederanno con la inibizione temporanea dell’attività fino alla regolarizzazione.
  • Limitare l’accesso agli ascensori in modo da garantire la distanza interpersonale di 1 metro.
  • Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono consentiti secondo le moadlità di cui al comma 16 dell’articolo 1.
  • Sono consentiti i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Protezione e Prevenzione dell’ISS.

Art. 2:  Distanziamento su mezzi di trasporto privati

  • Non è consento occupare il posto a fianco del conducente, a meno che entrambi i viaggiatori indossino la mascherina chirurgica oppure appartengano allo stesso nucleo di conviventi.
  • Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, nel solo caso in cui i passeggeri non appartengano allo stesso nucleo di conviventi, possono venire trasportati due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza.

Art. 3: Modiche ed integrazioni alle misure straordinarie Cassa Integrazione Guadagni

  • La Cassa Integrazione Causa 4) non è concessa qualora l’operatore economico sospenda l’attività ordinaria o, se trattasi di società di capitali, la richieda per l’intero orario di lavoro di tutti i dipendenti.
  • La CIG non è mai concessa per amministratori o dirigenti.
  • Non è possibile ricorrere alla CIG causa 4) qualora l’azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori in qualsiasi modalità per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare. Queste disposizioni non si applicano se l’assunzione è dovuta per sostituzione di personale in malattia o dimesso e il lavoratore abbia mansioni superiori o comunque diverse e non assimilabili ai lavoratori in CIG.
  • Qualora l’Ufficio Attività di Controllo nell’ambito delle attività ispettive, sulla base della documentazione acquisita dall’operatore economico, rilevi un’attività lavorativa comunque svolta in modalità da remoto, quest’ultima rientra nelle fattispecie previste in caso di presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in CIG di cui all’articolo 1 commi 18 e 19 del Decreto – Legge 27 luglio 2020 n.123.

Art. 4: Ulteriori disposizioni in materia di erogazione indennità Cassa Integrazione Guadagni

  • L’erogazione diretta della CIG da parte dell’ISS ritorna nelle modalità ordinarie, dunque con una penale del 15%.

Art. 6: Tutela della maternità

  • È facoltà della lavoratrice gestante richiedere l’astensione anticipata dal lavoro, solamente nel caso in cui non sia possibile attivare lo smartworking oppure il datore di lavoro non sia in grado di garantire le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle mansioni previste.
  • Al termine del periodo di astensione anticipata, le gestanti per le quali non è ancora prevista la regolare astensione per maternità riprendono l’attività lavorativa.
  • Le modalità di richiesta e di revoca sono disciplinate dall’articolo 6 del Decreto.

Art. 7: Modifica di permesso parentale straordinario per nuclei familiari

  • Entro il 31/12/20 è possibile usufruire del permesso parentale straordinario per un periodo continuativo o frazionato in presenza di un minore di età non superiore ai 12 anni oppure una persona disabile o non autosufficiente qualora non sia possibile attivare le modalità di lavoro dal domicilio.
  • Il permesso è fruibile esclusivamente: a) nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi e delle attività nelle strutture diurne per la disabilità; b) in caso di sospensione straordinaria anche nei casi in cui la sospensione sia limitata solamente alla singola classe; c) in caso di quarantena preventiva o di contagio del minore di 12 anni o della persona disabile o non autosufficiente, qualora il genitore o membro del nucleo di conviventi non sia sottoposto egli stesso al medesimo provvedimento di isolamento.

 Art. 8: Modifiche straordinarie alle prestazioni di Lavoro occasionale e accessorio

È consentito l’utilizzo di lavoro occasione in tutti i settori, nei seguenti casi:

  • Sostituzione urgente di lavoratori in malattia o quarantena
  • Sostituzione urgente di lavoratori in congedo parentale
  • In caso di sostituzioni urgenti di lavoratori assenti per malattia o per astensioni sino ad un massimo di 30 giorni
  • Sostituzione urgente di lavoratori dimissionari.

Non è consentito il lavoro occasionale nei seguenti casi:

  • Lavoratori in CIG con la stessa mansione
  • Se negli ultimi 6 mesi siano state avviate procedure di riduzione del personale o non siano stati rinnovati contratti a tempo determinato negli ultimi 3 mesi per la stessa mansione, o che abbiano stipulato accordi di solidarietà
  • Se vi sono lavoratori con orario ridotto nella stessa mansione

Tali disposizioni non si applicano per i lavoratori occasionali che abbiano mansioni superiori o comunque diverse ai lavoratori nei punti in cui non è ammesso il lavoratore occasionale. Sono definite le modalità di iscrizione alla lista di avviamento al lavoro per i lavoratori occasionali (comma 3).

Art. 10: Disposizioni per limitare il rischio di contagio nei luoghi di lavoro

  • Si invitano i datori di lavoro a privilegiare lo smart-working oppure l’utilizzo di ferie, congedi retribuiti dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, ai lavoratori genitori.
  • I lavoratori che hanno già usufruito dello smartworking possono richiederne la riattivazione, salvo la possibilità per il datore di non autorizzare motivando tale scelta.

 Art. 13: Modalità per effettuazione di interventi d’urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena

È necessaria l’autorizzazione preventiva della Protezione Civile.

 Art. 14: Disposizione relativa all’attività giudiziaria

Si stabilisce che sino al 31 dicembre 2020 le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgano il mercoledì e il giovedì.

 Art. 15: Rafforzamento delle misure di controllo inerenti ad assembramenti

  • Il personale in servizio nei locali aperti al pubblico ha il dovere di richiedere agli avventori il rispetto delle prescrizioni nell’area di pertinenza del locale che sia interna o esterna al medesimo.
  • Nel caso di assembramenti nelle immediate vicinanze del locale aperto al pubblico, il personale in servizio è tenuto ad avvertire le forze di polizia del mancato rispetto delle norme vigenti.

 Art. 16: Riunioni in modalità videoconferenza

  • Tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie.
  • Sono in ogni caso escluse le assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell’atto pubblico.

 Art. 17: Sospensione screening volontario

  • I test su base volontaria presso l’ISS sono sospesi. 
  • I laboratori di analisi privati che vogliono effettuare test devono essere autorizzati dall’Authority Sanitaria.
  • Nel caso di esito positivo al sierologico effettuato a pagamento, è necessario effettuare il tampone molecolare presso l’ISS.
  • Nel frattempo l’assistito deve sottoporsi alla quarantena domiciliare preventiva.
  • Tale periodo di quarantena è coperto da malattia comune solo nel caso in cui il tampone molecolare sia positivo, altrimenti il periodo è da considerarsi non retribuito.

 Art. 18: Sanzioni

  • Il mancato rispetto degli obblighi relativi ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie è punito con una sanzione pari a 500,00 Euro.
  • Il mancato rispetto delle misure previste dal Decreto Legge è punito con una sanzione che va da 1.000 a 2.000 Euro.
  • In caso di reiterazione la licenza potrà essere sospesa in maniera temporanea e immediata per 15 giorni.

 Art. 19: Disposizioni transitorie

  • Gli eventi in corso di organizzazione, per i quali non sussistano i tempi di preavviso di cui all’articolo 1 comma 4, devono essere autorizzati dalla Gendarmeria.

Doing business in San Marino

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