DECRETO – LEGGE 29 marzo 2020 n.55 ULTERIORI MISURE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)
1 Aprile 2020
Nel Decreto nr 55 del 29 Marzo 2020 vengono varate alcune misure a sostegno delle famiglie imprese lavoratori autonomi, liberi professionisti e operatori agricoli professionali in materia di mutui e finanziamenti. Queste le principali:
Art. 1 Misure di sostegno alle famiglie: la persona fisica può beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per il rimborso delle quote in conto capitale fino al 31 marzo 2021 per i mutui ipotecari o chirografari e gli altri finanziamenti a rimborso rateale. Rimane invece dovuto il pagamento della quota di interessi afferenti ai mutui o finanziamenti.
I dettagli sulle condizioni e modalità di richiesta sono contenute nell’articolo 1.
· Art. 2, Misure di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti ed agli operatori agricoli professionali: tali soggetti possono richiedere la sospensione del pagamento delle quote di capitale afferenti a mutuo ipotecario o chirografario ovvero altre tipologie di finanziamento (compresi i finanziamenti legati alla normativa dei crediti agevolati), mentre rimane dovuto il pagamento della quota di interessi. Per ottenere tale beneficio è necessario presentare la richiesta direttamente alla banca entro il 30 settembre 2020 e devono ricorrere due requisiti, e cioè l’essere in regola con i pagamenti alla data del 31 dicembre 2019 nonché dichiarare di trovarsi in una delle condizioni di seguito indicate:
a) aver subito una diminuzione del fatturato ovvero degli ordinativi di almeno il 15%;
b) aver ridotto la presenza dei dipendenti in azienda al di sotto del 50% (lo smart working deve essere conteggiato quale presenza in azienda);
c) aver subito una sospensione dell’attività economica disposta per legge.
Per tutta la durata di tale misura di sostegno gli operatori che svolgono la propria attività nella forma di società, si impegnano a:
1) non distribuire utili per la durata della sospensione;
2) non restituire finanziamenti a soci per la durata della sospensione;
3) non effettuare cessioni di rami aziendali per la durata della sospensione;
4) informare l’istituto di credito in ordine a nuovi investimenti effettuati.
Nel caso in cui vi fossero rate o canoni scaduti e non pagati nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2020 e la data di presentazione della richiesta, il cliente, per rendere esecutiva la sospensione, dovrà prim pagare quanto dovuto; qualora nel periodo di sospensione intervenga insolvenza di almeno due rate di interessi i benefici verranno meno.
La presenza delle condizioni per l’accesso alla misura di sostegno è sottoposta alle verifiche e valutazioni della banca finanziatrice che ha facoltà di chiedere eventuali ulteriori informazioni di supporto alla propria istruttoria.
· Articolo 5, prevede particolari deroghe per la procedura di domande di marchio, di brevetto, di disegno, i relativi rinnovi e le convalide di brevetto europeo presentate all’Ufficio di Stato.
· Art. 7, istituisce l’indirizzo e- mail a cui inviare le richieste di deroga alla sospensione delle attività per motivi di necessità e urgenza; non si può contattare telefonicamente il Servizio di Protezione Civile ma è necessario inoltrare la richiesta alla e-mail richiestearticolo2@pa.sm.
· Art 8, modifica le percentuali delle indennità stabilite precedentemente nel DL n.52/2020: l’indennità economica temporanea relativa alle malattie comuni è corrisposta nella misura del 30% per i primi cinque giorni, del 45% dal sesto al decimo giorno, del 60% dall’undicesimo al quindicesimo giorno e successivamente nella misura dell’86%. L’indennità economica temporanea relativaad infortuni sul lavoro, gravidanza e puerperio è corrisposta nella misura del 100%.