Decreto-Legge 29 gennaio 2021 nr 15 – Proroga e modifica delle disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19

9 Febbraio 2021

Si allega testo completo del Decreto Legge 29 gennaio 2021 nr 15 evidenziando i punti di seguito elencati:

DL 15-2021+All

Le misure restrittive (art. 1)  già in vigore precedentemente continuano ad essere applicate fino alle ore 23:59 del 12 febbraio p.v. (chiusura alle 18 di bar e ristoranti, coprifuoco alle ore 22, ecc).

– Benefici art. 73 L. n.166/2013 e DD n. 72/2018 (artt. 2 e 3)

Le società di capitali che hanno richiesto l’accesso ai benefici di cui all’articolo 73 della L. n.166/2013 ma che non  hanno soddisfatto o mantenuto i requisiti occupazionali nel 2021, conservano i benefici a condizione che provvedano a soddisfare tali vincoli entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, fino al 31 dicembre 2021 il mancato soddisfacimento del requisito occupazionale non non comporta la decadenza dei benefici acquisiti in relazione al credito agevolato concesso all’impresa.

 Ingresso a San Marino (art. 4)

L’ingresso in Repubblica, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione:
a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus.

I cittadini, i residenti e i soggiornanti in territorio che tornano da tali Paesi hanno l’obbligo di contattare prima del loro rientro il Centro Unico Prenotazioni dell’ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore.

– CIG ed assunzioni (art. 5)

Fino al 31 dicembre 2021, in deroga al comma 2 lettera c) dell’articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131, è consentito il contratto di lavoro a tempo determinato anche qualora l’operatore economico, nel mese precedente l’assunzione, abbia fatto ricorso alla CIG, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 6 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6.

– Attività sportiva (art. 6)

È consentita, nelle strutture pubbliche, ai minori di 14 anni la pratica di attività sportiva extrascolastica svolta sia all’aperto, sia in strutture al chiuso, ad esclusione degli sport di contatto. Gli impianti sportivi al chiuso e all’aperto, le piscine, le palestre e le scuole di danza e similari hanno l’obbligo di chiusura entro le ore 21:30.

– Astensione anticipata (art.7)

L’astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici gestanti  non può protrarsi oltre l’ottavo mese di gravidanza.

Doing business in San Marino

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