Decreto Legge 26 novembre 2020 nr 206 – Ulteriori disposizioni per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19
30 Novembre 2020
Si riportano gli articoli più significativi del Decreto Legge nr 206 del 26 novembre 2020 e si allega il testo completo del quale se ne consiglia l’integrale lettura. Si ricorda che le disposizioni del Decreto rimangono in vigore fino alla loro espressa abrogazione.
- Art. 1 – Viene stabilito che nei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande è necessario il distanziamento di almeno un metro e mezzo tra tavoli adiacenti e almeno un metro tra una persona e l’altra; trovano posto al tavolo all’interno o all’esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di quattro persone. Sono vietati congressi, conferenze, meeting e feste. È fortemente raccomandato evitare pranzi, cene, aperitivi e comunque ogni altra situazione che comporti l’aggregazione conviviale di più di quattro persone non appartenenti allo stesso nucleo di conviventi presso i domicili privati salvo esigenze di sostegno familiare. Per quanto attiene le palestre e piscine private, centri benessere, scuole di ballo e scuole di danza viene stabilito che l’ingresso all’interno degli spogliatoi è contingentato, è inibito in ogni caso l’utilizzo delle docce. L’accesso ai punti vendita di generi alimentari è consentito unicamente in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali.
- Art. 5 – È prevista la didattica a distanza per tutte le classi della Scuola Secondaria Superiore a partire da lunedì 30 novembre e fino al 23 dicembre 2020. Mentre è previsto l’obbligo di tenere sempre ben indossata la mascherina nelle scuole per studenti al di sopra dei sei anni di età.
- Art. 10 – Identifica i casi in cui è possibile richiedere l’astensione anticipata dal lavoro a tutela della maternità.
- Art. 11 – Il permesso parentale straordinario prevede la corresponsione di indennità del 20% del salario dovuto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali ed è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, infine vincola il datore di lavoro al divieto di licenziamento. Il permesso non può essere richiesto dai dipendenti che risultano essere amministratori o soci e dai dipendenti che risultano essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell’amministratore. Tale permesso è riconosciuto solo se nel nucleo familiare i lavoratori dipendenti abbiano già usufruito di tutte le ferie maturate e non è riconosciuto se nel nucleo familiare vi sono soggetti che non lavorano in quanto inoccupati, in CIG, in malattia o lavorino dal domicilio. Qualora nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi il permesso è concesso solamente se la sede operativa non corrisponde con il domicilio.
- Art. 13 – Al fine di limitare i contagi negli ambienti di lavoro i datori sono tenuti a riorganizzare la propria attività per ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali, fermo restando l’obbligo di prevedere comunque un adeguato distanziamento fra loro, prevedendo modalità di lavoro dal domicilio, la fruizione di ferie, congedi retribuiti dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori sino ai tredici anni di età, di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili e anziane.
- Art. 17 – Su disposizione del Giudice, ferma la presenza di quest’ultimo e del Cancelliere in aula, è consentito lo svolgimento dell’attività di udienza in videoconferenza o comunque mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
- Art. 19 – Per riunioni con più di quattro partecipanti è fortemente raccomandata l’adozione delle modalità di collegamento da remoto.
- Art. 21 – Vengono disciplinate le modalità e le condizioni per il rinnovo automatico di appalti in scadenza o scaduti.